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Sanzioni disciplinari militari - recente ricorso accolto: principi di motivazione, imparzialità e proporzionalità
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Sanzioni disciplinari militari - recente ricorso accolto: principi di motivazione, imparzialità e proporzionalità

Le sanzioni disciplinari militari rappresentano uno degli istituti caratterizzanti l’ordinamento militare tra i più delicati e controversi con cui l’Amministrazione tutela la disciplina e il prestigio delle Forze Armate. Una recente sentenza del TAR Veneto, il cui ricorso è stato patrocinato dagli avvocati Maiella e Carbutti, ha offerto l’occasione per riflettere su alcuni principi generali che regolano la materia: dalla necessità di una motivazione chiara e puntuale, all’obbligo di dimostrare un effettivo nesso causale tra la condotta e il danno arrecato, fino ai doveri di imparzialità e proporzionalità che devono sempre guidare l’azione disciplinare. In questo contributo analizziamo i punti salienti della decisione e le implicazioni per il diritto militare. 

 

Introduzione – La vicenda oggetto del giudizio

La controversia trae origine da un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un ufficiale superiore dell’Esercito. Allo stesso, impiegato quale capoufficio, era stata contestata la presunta erronea attestazione circa l’avvenuta comunicazione, da parte del Reparto di appartenenza, della frequenza di alcuni corsi di formazione da parte di un altro ufficiale superiore nel periodo oggetto di valutazione caratteristica.

Secondo l’Amministrazione, la nota sottoscritta dall’ufficiale avrebbe contenuto un’affermazione non corrispondente alla realtà dei fatti, con la conseguenza di aver minato il corretto flusso informativo verso il comando sovraordinato e di aver determinato un “grave nocumento” per la linea gerarchica e per le superiori autorità.

A seguito di tali rilievi, il comando di appartenenza aveva irrogato la sanzione disciplinare della consegna di quattro giorni. Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso gerarchico, respinto con decreto del comando sovraordinato. L’interessato si rivolgeva quindi allo studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti per proporre impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

 

Le principali questioni di diritto in tema di sanzioni disciplinari

Il contenzioso in materia disciplinare militare offre spesso l’occasione per riflettere su alcuni principi generali che permeano l’intero ordinamento amministrativo e che, in questo settore, assumono un rilievo particolarmente sensibile per l’impatto che le sanzioni possono avere sulla carriera e sulla dignità del militare.

  1. Il principio di motivazione come presidio di legalità

La prima e più ricorrente censura attiene al difetto di motivazione. La funzione della motivazione non si esaurisce in un adempimento formale, ma costituisce la manifestazione sostanziale della legalità dell’azione amministrativa. Una motivazione generica o contraddittoria svuota di contenuto il provvedimento e mina il rapporto fiduciario tra militare e istituzione.

  1. Nesso causale e pregiudizio effettivo

Un altro nodo centrale riguarda l’individuazione del nesso causale tra la condotta contestata e il pregiudizio lamentato. Non può esistere responsabilità disciplinare se non in presenza di un danno effettivo, concreto e dimostrabile. L’evocazione astratta di un “nocumento” non è sufficiente.

  1. Competenza e attribuzione delle responsabilità

Il fondamento stesso della responsabilità disciplinare è il legame funzionale tra l’obbligo e il titolare chiamato a risponderne. Non è conforme a principi di correttezza imputare ad un militare omissioni o errori relativi ad ambiti non più rientranti nelle sue attribuzioni, sia per ragioni temporali sia per ragioni organizzative. La sanzione deve colpire chi aveva effettivamente il dovere giuridico di agire e non può trasformarsi in uno strumento di responsabilità oggettiva.

  1. Imparzialità e astensione dell’autorità decidente

Altro profilo critico concerne la posizione dell’organo chiamato a decidere in sede di ricorso gerarchico. Il principio di imparzialità non tollera che colui che abbia già espresso un giudizio sulla vicenda, o che abbia direttamente promosso l’azione disciplinare, sia chiamato a pronunciarsi nuovamente nella fase decisoria.

 

Le statuizioni del TAR Veneto

Il Tribunale, dopo aver preliminarmente dichiarato tardiva e dunque inutilizzabile la documentazione depositata dall’Amministrazione alla vigilia dell’udienza, è entrato nel merito delle censure.

  1. L’oggetto della contestazione

Il Collegio ha chiarito che l’addebito mosso al ricorrente non concerneva la mancata trasmissione della documentazione relativa ai corsi frequentati, bensì la dichiarazione contenuta nella nota dell’8 luglio 2022. In tale comunicazione l’ufficiale aveva attestato che le articolazioni del comando superiore erano state informate della partecipazione ai corsi da parte dell’altro ufficiale.

Secondo il TAR, tuttavia, tale attestazione non equivaleva affatto a dichiarare l’avvenuta trasmissione di “documentazione probante” a quel comando. Il contenuto letterale della nota, letto secondo le regole ermeneutiche degli atti amministrativi, non poteva essere interpretato come affermazione di un fatto oggettivamente non vero.

  1. Carenza di motivazione

La sentenza ha sottolineato che né nell’avvio del procedimento disciplinare, né nel provvedimento sanzionatorio, né nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico era stato specificato con esattezza a quale circostanza concreta si riferisse la presunta falsa attestazione. Soltanto nel rapporto disciplinare iniziale era stato menzionato il tema dei corsi, ma lo stesso ricorrente aveva chiarito di aver trasmesso i relativi diplomi non al comando sovraordinato bensì all’Ufficio matricolare.

In mancanza di una precisa individuazione dell’asserita falsità, risultava quindi viziata la motivazione dei provvedimenti, difettando la necessaria chiarezza e determinatezza richiesta dall’ordinamento militare.

  1. L’asserito nocumento

Il TAR ha rilevato come l’Amministrazione non avesse in alcun modo dimostrato quale concreto pregiudizio fosse derivato dalla condotta contestata. La mera affermazione di un “grave nocumento” non era sufficiente a integrare la motivazione, occorrendo la puntuale descrizione delle conseguenze dannose prodotte dall’atto dell’incolpato.

  1. Le ulteriori doglianze

Il Tribunale ha preso atto anche delle ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, in particolare quella relativa alla mancata astensione del comandante che aveva già espresso un giudizio sulla vicenda. Pur non soffermandosi diffusamente su tale profilo, il TAR ha evidenziato come la questione sollevi rilevanti problematiche in tema di imparzialità e di garanzia di terzietà, richiamando implicitamente il principio costituzionale del giusto procedimento.

  1. L’esito

Alla luce delle argomentazioni esposte, il TAR Veneto ha quindi accolto il ricorso, annullando i provvedimenti disciplinari impugnati. La sentenza rimarca la centralità del principio di motivazione e la necessità, nei procedimenti disciplinari militari, di una rigorosa individuazione degli addebiti e delle violazioni contestate, così da garantire la difesa dell’incolpato e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Ma non solo.

È importante sottolineare come la pronuncia apra la strada a tantissime sanzioni disciplinari i cui ricorsi gerarchici vengono valutati proprio da quei Comandi che nella realtà dei fatti hanno segnalato l’infrazione disciplinare rendendosi così imparziali nel giudicare il ricorso gerarchico.

 

Considerazioni conclusive

La pronuncia in esame rappresenta un importante contributo sul piano della tutela delle garanzie del militare sottoposto a procedimento disciplinare. Il TAR ha chiarito che:

  • la contestazione deve essere precisa, puntuale e riferita a fatti oggettivamente riscontrabili;
  • il provvedimento sanzionatorio deve contenere una motivazione adeguata, capace di evidenziare con chiarezza la condotta addebitata e le conseguenze che ne derivano;
  • l’Amministrazione non può limitarsi a evocare genericamente un “nocumento”, ma deve darne prova puntuale;
  • il principio di imparzialità, anche in sede di ricorso gerarchico, esige che chi ha già espresso valutazioni sulla vicenda non possa essere chiamato a decidere nuovamente.

La sentenza conferma, in definitiva, l’esigenza che l’esercizio del potere disciplinare sia conforme ai principi di legalità, chiarezza e proporzionalità, costituendo non solo strumento di tutela del prestigio e dell’efficienza delle Forze Armate, ma anche ambito in cui devono trovare piena attuazione le garanzie individuali sancite dalla Costituzione.

 

Come contattarci

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