fbpx

 

DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE MILITARE - CONCORSI PUBBLICI - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

MILANO - ROMA - VERONA

Mobbing

Mobbing

Gli avvocati Maiella e Carbutti, nel corso della sua carriera ha anche trattato e risolto diversi casi relativi al cd. Mobbing. A livello generale il mobbing viene definito come quel complesso di comportamenti posti in essere a danno di un dipendente consistenti in sistematici e ripetuti atti ostili che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica. Con tali comportamenti si intende limitare, offendere, perseguitare e ledere l’equilibrio psicofisico del lavoratore in modo da indurlo all’esclusione dall’ambito/gruppo lavorativo di appartenenza.

Il problema in ambito militare sta proprio nella prova dell’aver subito comportamenti del tipo descritto: l’ambito militare è di per sé caratterizzato dalla presenza di rigide regole e ordini impartiti dai superiori, di conseguenza in un tale contesto provare che tali comportamenti/ordini siano stati posti in essere per ledere la salute del soggetto non è agevole, ma comunque non impossibile. La presunta vittima dovrà infatti provare gli elementi qualificanti il mobbing, e in particolare verrà in rilievo la prova del collegamento tra la condotta lesiva, il danno subito e il contesto lavorativo, proprio in ragione del fatto che in ambito militare è elemento essenziale il ruolo rivestito dalle parti all’interno del contesto lavorativo (grado, ruolo, posizione di superiorità, mansioni svolte), non potendosi parlare di mobbing solo in ragione del fatto che sia stato impartito un ordine, seppur severo e non gradito, da parte di un superiore.

Il mobbing non è contemplato dal codice penale quale autonoma fattispecie di reato, quindi per valutare se i comportamenti riferibili a tale condotta possano avere rilevanza penale, si dovrà fare riferimento ad altre fattispecie di reato (quali ad esempio quella prevista dall’art. 572 c.p., Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Allo stesso modo la condotta in esame può essere ricondottaall’196 c.p.m.p., Minaccia o ingiuria a un inferiore:

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.[…]”.

Le conseguenze derivanti dal mobbing, anche in ambito militare, integrano un’ipotesi di malattia professionale suscettibile di valutazione da parte del medico legale. Il riconoscimento effettuato da quest’ultimo, alla presenza dei presupposti su indicati, costituisce il fondamento della pretesa risarcitoria da parte della vittima, sia per quanto riguarda il danno patrimoniale e sia per il danno alla salute psico-fisica. Pertanto, una volta accertata la presenza della malattia professionale e una volta provata (da parte della vittima) la sistematicità dei comportamenti, l’intento persecutorio, il danno subito e la riconducibilità dell’evento dannoso al comportamento/contesto lavorativo in cui la vittima è inserita, questa avrà diritto al risarcimento del danno.

Se ritieni di essere stato vittima di una di tali situazioni, contattaci senza impegno all’indirizzo email studiolegale.cm@hotmail.com ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti).

Oppure compila il FORM qui sotto

 
 

Ultime News in Diritto Militare

Articoli più letti

Approfondimenti Concorsi Pubblici

I nostri Video esplicativi

Ciao! Contatta via WhatsApp gli avvocati Maiella e Carbutti oppure scrivi studiolegale.cm@hotmail.com

Contattaci
Close and go back to page