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MILANO - ROMA - VERONA

Rimozione del tatuaggio in fase di concorso

Rimozione del tatuaggio in fase di concorso

Cosa succede in caso di presenza di un tatuaggio? Quando si può essere esclusi da un concorso per la presenza di un tatuaggio? Un tatuaggio in fase di rimozione è un valido motivo di esclusione dal concorso? Lo studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti ha trattato diverse esclusioni avvenute per la presenza di un tatuaggio. Uno dei motivi principali di esclusione dalle prove nei concorsi pubblici militari è certamente quello della presenza dei tatuaggi. Se da un lato il bando chiarisce quali siano i tatuaggi ammissibili in sede concorsuale, bisogna comprendere cosa succede se il tatuaggio è in fase di rimozione e se quindi possa essere causa di esclusione dal concorso. Il caso è quello di una partecipante al concorso pubblico per l’accesso quale Agente nella Polizia di Stato che dopo aver superato le prove di efficienza fisica, è stata sottoposta all’accertamento dei requisiti psico-fisici.

La candidata non superava la prova in quanto la Commissione giudicatrice la valutava non idonea per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme.

La candidata proponeva quindi ricorso al TAR avverso detto giudizio di non idoneità, adducendo di essersi sottoposta alla procedura di rimozione del tatuaggio con trattamento laser dal 2017. Il tatuaggio, secondo la ricorrente, risultava sbiadito e pertanto prossimo alla scomparsa.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo il giudizio di inidoneità per non avere l’Amministrazione valutato concretamente la visibilità del tatuaggio in corso di rimozione equiparandola, erroneamente, a quella di un tatuaggio ben definito.

Avverso la sentenza del TAR proponeva appello il Ministero dell’Interno ritenendo la sentenza di primo grado erronea per non aver considerato che pur essendo il tatuaggio in corso di rimozione, risultava comunque visibile e pertanto costituiva casa di inidoneità. Peraltro, la rimozione del tatuaggio, parziale o integrale che fosse, costituiva comunque un elemento sopravvenuto rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, momento al quale devono essere legati i giudizi di idoneità, così costituendo causa di esclusione per mancanza dei requisiti.

 

La sentenza n. 658/2020 del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello del Ministero dell’Interno, riformava la sentenza di primo grado ritenendo irrilevante la procedura di rimozione del tatuaggio in corso, costituendo il residuo del tatuaggio sbiadito ancora visibile – indipendentemente dal grado di visibilità (nel caso estremamente ridotta) – e, pertanto, legittima causa di esclusione dal concorso.

Il tatuaggio, sebbene in fase di rimozione, è comunque visibile con l’uniforme estiva di ordinanza, non giovando a tal fine l’orologio che non è parte dell’uniforme.

Il tatuaggio in questione è certamente non deturpante né indice di personalità abnorme, ma l’art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b del d.m. n. 198 del 2003 dispone anche che non debba essere visibile con l’uniforme, mentre nel caso di specie lo era al momento della visita, sebbene fosse in fase di rimozione. (…) Il fatto che si tratti di un “residuo di tatuaggio”, in fase di rimozione, non implica che lo stesso non sia visibile, tant’è che in sede di visita medica la commissione lo ha rilevato e segnalato con precisione, accertando la sussistenza della causa di esclusione. (…)

Né può opporsi che la commissione avrebbe dovuto posticipare l’accertamento sulla visibilità del tatuaggio ad una fase successiva (all’esito della procedura di rimozione laser) perché, per costante giurisprudenza ed in applicazione del principio di imparzialità e quindi di parità di trattamento tra i candidati, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione rileva la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (…)”.

 

Considerazioni conclusive

La presenza di un tatuaggio non è sempre causa di esclusione da concorso pubblico.

In primis, è la lex specialis contenuta nel bando di concorso a determinare le ipotesi in cui il tatuaggio costituisce causa di esclusione dallo stesso. Sarà quindi il bando a determinare se ancorare il giudizio di idoneità alla visibilità di un tatuaggio, ovvero al suo contenuto, oppure ancora ad entrambi.

Potrà quindi accadere che il bando vincoli il giudizio di idoneità/inidoneità alla visibilità del tatuaggio.

E ancora, in alcuni casi, potrà determinarsi l’esclusione dal concorso solo laddove il tatuaggio, per il contenuto, costituisca indice di personalità abnorme del candidato.

È quindi consigliato rivolgersi ad un esperto del settore che esamini il caso specifico alla luce dei principi generali dell’ordinamento nonché della lex specialis contenuta nel bando di concorso per valutare la fattibilità di un eventuale ricorso avverso il giudizio di inidoneità.

 

Cosa fare se vengo escluso da un concorso pubblico per presenza di un tatuaggio?

CONTATTA subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) ed inviaci il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per un'attenta valutazione del caso.

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