Chi partecipa ai concorsi per le Forze di Polizia lo sa bene: la fase degli accertamenti attitudinali è una delle più delicate, imprevedibili e spesso incomprensibili nella decisione finale. Una valutazione negativa può precludere anni di impegno, studio e servizio nelle Forze Armate, lasciando il candidato disorientato e senza strumenti immediati. Proprio per questo è fondamentale non agire d’impulso, ma analizzare con attenzione gli atti, verificare la coerenza delle valutazioni e comprendere se esistano i presupposti per una tutela giudiziaria.
Lo Studio Legale Maiella e Carbutti, da anni impegnato nel settore del diritto militare e concorsuale, offre assistenza qualificata in questi casi, valutando in modo tecnico e dettagliato ogni giudizio di inidoneità attitudinale, per capire se sia possibile impugnarlo con probabilità concrete di successo. Contattaci a studiolegale.cm@hotmail.com .
COMMENTO ALLA SENTENZA N. 4525 DEL 3 MARZO 2025 – TAR LAZIO
La sentenza del TAR Lazio n. 4525 del 3 marzo 2025 offre l’occasione per riflettere in modo approfondito sulla natura del giudizio attitudinale nei concorsi per le Forze di Polizia e, più in generale, nel settore del pubblico impiego ad elevata specializzazione. Il ricorrente, già volontario in ferma prefissata e con un percorso concorsuale fin lì impeccabile, si era visto precludere l’ingresso nella Polizia di Stato a causa di una valutazione attitudinale negativa espressa dalla Commissione con la formula sintetica “media globale inferiore a 12/20”. La vicenda non è affatto isolata, poiché la valutazione attitudinale costituisce da anni uno dei passaggi più complessi e contestati dell’intera procedura, per l’inevitabile componente soggettiva che caratterizza questo tipo di accertamenti.
La motivazione addotta dal ricorrente per giustificare l’impugnazione era articolata: si denunciava la presunta contraddittorietà dei risultati, la parziale positività dei test, l’asserita incoerenza tra l’idoneità psico-fisica e quella attitudinale, oltre al richiamo alle precedenti esperienze militari che, nella prospettiva del candidato, avrebbero dovuto costituire un indice favorevole e quasi dirimente. Tuttavia, il TAR rigettava il ricorso, ritenendo la valutazione della Commissione logica, coerente e immune dai vizi denunciati. Per comprendere la portata della decisione, occorre soffermarsi su alcuni principi cardine elaborati negli anni dal giudice amministrativo.
Le valutazioni attitudinali rappresentano una tipica espressione di discrezionalità tecnica, un ambito nel quale l’amministrazione esercita un potere valutativo altamente specialistico, fondato su competenze psicologiche, comportamentali e professionali che il giudice non può sovrapporre alla propria cognizione. Non si tratta di un potere libero, ma di un potere tecnico-valutativo, che presuppone metodi codificati, parametri di lettura e tecniche di selezione standardizzate, come previsto dal D.M. 129/2005. Il sindacato del giudice non può quindi estendersi al merito della valutazione, ma deve limitarsi alla verifica dell’assenza di errori manifesti, abnormità, contraddizioni evidenti, travisamento dei fatti o difetto assoluto di motivazione. Il TAR, in questo caso, ha ritenuto che nessuno di tali vizi fosse presente.
Un primo punto affrontato con attenzione riguarda la presunta incoerenza tra i risultati dei test psicometrici e l’esito del colloquio attitudinale. Il ricorrente sosteneva che i test fossero tutti positivi, ma dagli atti emergeva una realtà differente: alcuni esercizi erano stati condotti con difficoltà, l’esecuzione era apparsa tesa e affrettata, e altre prove avevano restituito risultati solo parzialmente soddisfacenti. Questi elementi giustificavano la convocazione al colloquio collegiale, previsto proprio quando l’andamento dei test non è uniforme. Il TAR sottolinea come tale circostanza smentisca l’idea di una valutazione arbitraria e confermi invece un percorso istruttorio coerente.
Il secondo tema affrontato riguarda la distinzione tra idoneità psico-fisica e idoneità attitudinale. È un principio consolidato che i due accertamenti rispondono a finalità diverse: il primo individua l’assenza di patologie invalidanti, il secondo verifica l’attitudine a ricoprire un ruolo operativo complesso, nel quale entrano in gioco equilibrio emotivo, capacità di gestione dello stress, reattività, adattabilità e predisposizione alla disciplina. L’idoneità psico-fisica è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Per questo non si può sostenere che l’assenza di patologie psichiche debba tradursi automaticamente in un giudizio attitudinale favorevole. La sentenza ribadisce un principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa.
Non meno importante è la parte dedicata alle precedenti esperienze militari. Il ricorrente invocava la propria pregressa idoneità come VFP, ma il TAR – richiamando costante giurisprudenza del Consiglio di Stato – chiarisce che le valutazioni positive ottenute in altri concorsi non hanno valore vincolante. Le esigenze di un corpo, di un ruolo o di un concorso specifico possono essere diverse; inoltre, l’idoneità attitudinale non è una “patente perpetua”, ma un giudizio riferito al momento della selezione. Accogliere tesi contrarie equivarrebbe a esentare automaticamente da ulteriori accertamenti chiunque abbia già ottenuto un giudizio positivo in passato, il che svuoterebbe di significato l’intero impianto concorsuale.
Il TAR ricostruisce dunque un quadro in cui la Commissione ha operato nel rispetto dei parametri normativi e delle regole tecniche previste dal bando. Per questo il ricorso viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della delicatezza della materia.
Ciò non significa, tuttavia, che tutti i ricorsi attitudinali siano destinati a fallire. La sentenza mostra anche, implicitamente, quali siano gli spazi di sindacabilità: motivazioni eccessivamente stereotipate, verbali incompleti, contraddizioni tra test e colloqui, risultati tra loro inconciliabili, errori procedurali, test non somministrati correttamente o giudizi espressi senza reale istruttoria possono aprire spiragli per un annullamento. Il giudice non entra nel merito delle valutazioni, ma può annullare l’esito quando la Commissione non rispetta le regole o quando la motivazione è carente o incoerente. Ed è proprio in questo equilibrio tra autonomia tecnica dell’amministrazione e tutela del candidato che si gioca la partita più complessa.
La sentenza n. 4525/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale che tutela, da un lato, la serietà e la delicatezza dei ruoli nelle Forze di Polizia e, dall’altro, riconosce ai candidati la possibilità di far valere irregolarità e difetti istruttori, purché documentati e sostanziali. In questa prospettiva, l’impugnazione dei giudizi attitudinali non è una strada preclusa, ma una strada stretta, che richiede rigore probatorio, capacità tecnico-legale e una analisi approfondita degli atti concorsuali.
La decisione, nel suo complesso, conferma che la discrezionalità tecnica non è mai sinonimo di arbitrarietà: quando l’amministrazione motiva, documenta e applica correttamente i criteri previsti, la valutazione resiste. Quando invece emergono lacune, omissioni o contraddizioni, il controllo giurisdizionale può e deve intervenire. La tutela del candidato passa quindi attraverso un approccio consapevole, tecnico e documentale, che valorizzi il principio di legalità senza comprimere ingiustamente l’autonomia valutativa della Commissione.
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