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MILANO - ROMA - VERONA

Storica sentenza del TAR: annullato trasferimento d’autorità per tutela della genitorialità del militare
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Storica sentenza del TAR: annullato trasferimento d’autorità per tutela della genitorialità del militare

Nel pubblico impiego militare, i trasferimenti d’autorità costituiscono uno strumento funzionale all’organizzazione delle Forze Armate, ma trovano un limite quando incidono in modo sproporzionato sulla vita privata del personale. In questo approfondimento viene analizzato un caso emblematico, deciso dal TAR Lombardia, che ha visto l’annullamento di un trasferimento d’autorità disposto nei confronti di un militare con affidamento esclusivo dei figli minori. Il provvedimento è stato sospeso in via cautelare e successivamente annullato in via definitiva per difetto di motivazione e carenza istruttoria. La vittoria è stata resa possibile grazie all’azione degli Avvocati Maiella e Carbutti, che hanno saputo evidenziare in giudizio la rilevanza costituzionale della funzione genitoriale rispetto all’interesse organizzativo dell’Amministrazione. Il caso fornisce spunti utili per comprendere i limiti applicativi del trasferimento d’autorità e le possibilità di tutela giurisdizionale riconosciute al personale militare.

Questo recente caso, che ha visto concludersi favorevolmente, con sentenza passata in giudicato, ha portato all’attenzione del TAR Lombardia un provvedimento di trasferimento d’autorità disposto nei confronti di un sottufficiale, nonostante quest’ultimo fosse unico affidatario e genitore di due figli minori, entrambi con difficoltà significative sul piano emotivo e scolastico. Il trasferimento, disposto verso una sede a oltre 200 km dal luogo di residenza familiare, avrebbe compromesso la possibilità concreta per il genitore di adempiere ai propri obblighi familiari, con potenziali ripercussioni anche sulla salute e sull’equilibrio dei figli.

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Il contesto familiare e professionale

La vicenda ruota attorno a una situazione personale estremamente complessa. Il militare, separato da anni dalla ex coniuge, ha ottenuto l’affidamento esclusivo dei figli minori, in seguito a un procedimento che ha evidenziato la fragilità genitoriale dell’altro genitore unitamente ad una condizione complessa dei figli. Si tratta quindi di un contesto non ordinario, in cui la presenza quotidiana del genitore non è solo auspicabile, ma indispensabile per garantire stabilità, continuità educativa e supporto psicologico ai minori coinvolti. Nonostante la documentazione prodotta e le richieste motivate, il militare è stato destinatario di un trasferimento d’autorità presso una sede diversa e distante da quella in cui prestava servizio, sede che peraltro corrisponde anche al centro della vita familiare e scolastica dei figli.

 

I motivi di ricorso

Il provvedimento è stato contestato per diversi motivi. Innanzitutto, non veniva specificata alcuna esigenza organizzativa che giustificasse il trasferimento, né si faceva riferimento alla situazione personale del dipendente, nonostante questa fosse nota all’Amministrazione e debitamente comunicata attraverso gli strumenti formali previsti (scheda di gradimento e intervista personale). Inoltre, il militare era stato formalmente individuato, poco tempo prima del trasferimento, per ricoprire un incarico presso una nuova articolazione della Forza Armata con sede proprio nella città di attuale assegnazione dove, erano stati assegnati altri colleghi, segno evidente della disponibilità di posizioni.

 

La giurisprudenza in materia

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che i trasferimenti d’autorità nel comparto militare non richiedano, in linea generale, una motivazione analitica, essendo configurabili come “ordini” legati all’impiego operativo del personale. Tuttavia, quando ricorrono situazioni personali particolarmente gravi, come affermato da numerose sentenze recenti (TAR Lombardia, TAR Toscana, Consiglio di Stato), l’Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione congrua e a valutare il bilanciamento con gli interessi familiari coinvolti.

La Corte Costituzionale ha più volte ricordato che, pur nella specificità dell’ordinamento militare, i diritti fondamentali – tra cui il diritto alla genitorialità e alla tutela della famiglia – non possono essere sacrificati in modo arbitrario o immotivato. Ogni provvedimento deve essere ispirato al principio di proporzionalità e ragionevolezza, specialmente quando le conseguenze incidono sulla salute e sullo sviluppo psico-emotivo di minori.

 

L’ordinanza cautelare: la tutela interinale della funzione genitoriale

Con ordinanza emessa l’11 settembre 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, ha accolto l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso avverso un provvedimento di trasferimento d’autorità disposto dall’Amministrazione militare. La misura, che prevedeva l’assegnazione del militare a una sede distante dalla propria residenza, è stata sospesa in via cautelare in considerazione delle gravi e documentate esigenze familiari rappresentate in ricorso. Il giudice ha ritenuto sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, fondato sull’incompatibilità tra la nuova sede di servizio e gli obblighi genitoriali derivanti da un provvedimento giudiziario civile, che aveva assegnato al militare l’affidamento esclusivo dei figli minori. La presenza quotidiana del genitore risultava indispensabile, sia per motivi educativi che per esigenze terapeutiche legate al contesto familiare, con il coinvolgimento attivo dei servizi sociali territoriali. Il TAR ha dunque valutato che l’esecuzione del trasferimento, in assenza di un bilanciamento adeguato tra l’interesse pubblico organizzativo e la situazione personale dell’interessato, avrebbe determinato un pregiudizio irreversibile, disponendo la sospensione del provvedimento e rinviando la trattazione nel merito in altra data.

 

La sentenza definitiva: l’annullamento del provvedimento

Con sentenza depositata l’8 aprile 2025, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato. Il Collegio ha ravvisato un vizio di legittimità per difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria, rilevando come l’Amministrazione non avesse in alcun modo considerato le specifiche esigenze familiari e personali del ricorrente, pur essendo queste formalmente note e adeguatamente documentate. La decisione è stata fondata sul principio secondo cui, anche nell’ambito del pubblico impiego militare, l’esercizio del potere discrezionale deve essere guidato da criteri di ragionevolezza, proporzionalità e congruità rispetto al caso concreto. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha adottato un trasferimento d’autorità senza motivare le ragioni di interesse pubblico prevalente e senza dare conto dell’impossibilità di impiegare il militare presso la sede di attuale assegnazione, peraltro destinataria di un nuovo assetto organizzativo per il quale il ricorrente era stato formalmente individuato. Il TAR ha inoltre evidenziato la contraddittorietà del provvedimento rispetto alla gestione complessiva del personale e alla disponibilità di posti presso la sede da cui il militare era stato rimosso, successivamente occupati da altri colleghi. La sentenza ha confermato l’illegittimità del trasferimento e ha riaffermato l’obbligo per l’Amministrazione di motivare in modo adeguato i propri provvedimenti, soprattutto in presenza di situazioni personali meritevoli di particolare tutela.

 

Come contattarci

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