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MILANO - ROMA - VERONA

Danno morale ed equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo: la sentenza 6214-2022 della Cassazione
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Danno morale ed equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo: la sentenza 6214-2022 della Cassazione

La Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 6214 del 2022, ha segnato un punto di svolta per la tutela giuridica delle vittime del dovere. In una decisione di grande rilievo, la Suprema Corte ha riconosciuto che anche per tali soggetti – al pari delle vittime del terrorismo – il danno morale costituisce una componente autonoma e indennizzabile. Questa pronuncia chiarisce definitivamente che il calcolo dell'invalidità permanente, ai fini della speciale elargizione prevista dalla legge n. 206/2004, deve avvenire secondo i criteri del D.P.R. 181/2009, comprendendo sia il danno biologico che quello morale. L’articolo approfondisce i passaggi fondamentali della sentenza, ne analizza le implicazioni giuridiche e ripercorre l’evoluzione normativa che ha portato all’equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere.

 

Cass. civ., Sez. Un., 24 febbraio 2022, n. 6214 - Il principio di uguaglianza e la determinazione dell'invalidità delle vittime del dovere: le Sezioni Unite riconoscono il danno morale

Con la sentenza n. 6214 del 24 febbraio 2022, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si pronunciano su una questione di massima importanza concernente i criteri applicabili per la determinazione della percentuale di invalidità permanente delle vittime del dovere, ai fini della liquidazione della "speciale elargizione" prevista dall’art. 5 della legge n. 206/2004. La decisione segna un punto di svolta nel riconoscimento del danno morale quale componente autonoma del pregiudizio indennizzabile anche nelle liquidazioni successive all’entrata in vigore del D.P.R. n. 181/2009.

 

  1. Il caso concreto e il percorso processuale

Il caso trae origine dall’infortunio occorso ad un agente scelto della Polizia Municipale, investito da un motoveicolo mentre prestava servizio di vigilanza del traffico in occasione di una fiera cittadina. L'agente, nel tentativo di fermare il mezzo che minacciava l'incolumità dei pedoni, riportava gravi lesioni. Le Corti di merito, riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e l'infortunio, hanno riconosciuto la spettanza dei benefici previsti per le vittime del dovere, in applicazione della legge n. 206/2004, del D.P.R. n. 243/2006 e del D.Lgs. n. 66/2010. In particolare, è stata accertata un'invalidità permanente del 63%, includente anche il danno morale, è stato disposto il riconoscimento della speciale elargizione, dell'assistenza psicologica, della gratuità dei farmaci e di altri benefici accessori.

Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: 1) l'erronea sussunzione della condotta nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005; 2) la mancata applicazione della disciplina sull'incumulabilità di benefici prevista dalla L. n. 302/1990, art. 13; 3) l'applicazione indebita dei criteri previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, ritenuti applicabili solo alle riliquidazioni e non alle liquidazioni iniziali.

 

  1. La questione controversa e la rimessione alle Sezioni Unite

La Sezione Lavoro ha ravvisato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 6, comma 1, L. n. 206/2004 e sulla portata soggettiva ed oggettiva del D.P.R. n. 181/2009. In particolare, si trattava di chiarire se il sistema di computo che include anche il danno morale potesse trovare applicazione anche nei confronti delle vittime del dovere, o se fosse limitato alle sole vittime del terrorismo e a ipotesi di riliquidazione.

 

  1. L’evoluzione normativa: dalla tutela delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere

Uno dei principali meriti della sentenza è quello di ricostruire sistematicamente il complesso percorso normativo che ha condotto all'equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere. La protezione delle prime è stata inizialmente delineata con la L. n. 302/1990, poi integrata dalla L. n. 407/1998 e infine sistematizzata con la L. n. 206/2004. Quest'ultima ha previsto un sistema articolato di benefici economici, previdenziali e assistenziali, compresa una speciale elargizione parametrata al grado di invalidità permanente (2000 euro per punto percentuale), l'assegno vitalizio, l'assistenza psicologica e l'esenzione ticket.

La L. n. 266/2005, con l'art. 1, commi 563 e 564, ha disposto l'estensione progressiva di tali benefici anche alle vittime del dovere, superando la tradizionale separazione normativa e aprendo a una piena equiparazione tra le due categorie. Il regolamento attuativo, D.P.R. n. 243/2006, ha fissato i criteri per il riconoscimento dei benefici, rinviando però alla successiva normativa l'individuazione dei parametri medico-legali per la quantificazione del danno.

Il D.P.R. n. 181/2009 ha colmato tale lacuna prevedendo espressamente che la percentuale di invalidità è data dalla somma del danno biologico, del danno morale e di un correttivo che tiene conto della differenza tra invalidità lavorativa e biologica. Sebbene formalmente riferito alle vittime del terrorismo (in attuazione dell'art. 6 L. n. 206/2004), tale regolamento è stato recepito anche per le vittime del dovere in virtù dell'equiparazione sostanziale operata dalla normativa primaria e regolamentare.

 

  1. La risposta delle Sezioni Unite: funzione regolativa dell’art. 6 L. 206/2004

Le Sezioni Unite riconoscono che l’art. 6 L. n. 206/2004 non ha solo funzione rivalutativa di prestazioni già liquidate, ma assume una portata regolativa generale, ponendo un nuovo criterio legale di calcolo dell’invalidità che include il danno morale in quanto componente autonoma del pregiudizio non patrimoniale. Il D.P.R. n. 181/2009, lungi dal limitarsi ad attuare una funzione meramente correttiva, costituisce il regolamento generale per l'accertamento e la liquidazione dell'invalidità nell'ambito delle provvidenze assistenziali.

Il Collegio supera quindi l'impostazione riduttiva affermata da parte della giurisprudenza (Cass. n. 11101/2020), che considerava l'inclusione del danno morale un'eccezione limitata alle ipotesi di riliquidazione.

 

  1. L’equiparazione normativa e sistematica delle vittime del dovere

La sentenza analizza approfonditamente l'evoluzione storica della tutela delle vittime del dovere, mettendo in luce la tendenza progressiva del legislatore a unificare il trattamento risarcitorio tra le diverse categorie. Fin dalla L. n. 82/2001 e poi con le leggi finanziarie successive, si è costruito un ponte normativo tra le due figure, culminato con la previsione del D.P.R. n. 243/2006 e l'inclusione delle vittime del dovere tra i beneficiari dell'art. 5 L. n. 206/2004.

In quest'ottica, è irragionevole escludere per queste ultime l'applicazione dei criteri più favorevoli introdotti con il D.P.R. n. 181/2009, soprattutto tenendo conto del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e del principio di solidarietà ex art. 2 Cost. L'agente investito nell'adempimento del proprio servizio di tutela della pubblica incolumità non è in una posizione meno meritevole di tutela rispetto a chi ha subito un attentato terroristico: entrambi sono accomunati dalla ratio della normativa, volta a compensare il sacrificio personale derivante da eventi traumatici verificatisi in contesti istituzionali.

 

  1. Il principio di diritto e le implicazioni sistemiche

La Corte enuncia il seguente principio di diritto:

"Ai fini della liquidazione dei benefici assistenziali e previdenziali previsti in favore delle vittime del dovere, il giudice deve applicare i criteri di valutazione dell’invalidità permanente previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, che includono la valutazione autonoma del danno biologico e del danno morale, indipendentemente dal fatto che si tratti di riliquidazioni o di nuove liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge".

Le ricadute della decisione sono rilevanti: le amministrazioni dovranno rivedere le proprie linee interpretative, uniformare i parametri valutativi e riconoscere alle vittime del dovere un trattamento risarcitorio più completo e costituzionalmente orientato. Anche in prospettiva finanziaria, la pronuncia impone la riconsiderazione delle dotazioni di bilancio, con possibili effetti sistemici.

 

  1. Conclusioni

La sentenza n. 6214/2022 rappresenta una svolta nella tutela delle vittime del dovere e si colloca nel solco di un diritto sempre più attento alla dignità della persona, alla parità sostanziale e alla piena attuazione dei diritti fondamentali. Le Sezioni Unite confermano la funzione sistematica della giurisprudenza quale garante dell'interpretazione coerente, evolutiva e costituzionalmente orientata della legge.

La decisione compie un atto di giustizia sostanziale verso una categoria di servitori dello Stato che ha subito gravi danni nell'esercizio delle proprie funzioni, segnando un importante passo avanti verso un sistema di indennizzo e riconoscimento sempre più umano, equo e integrale.

 

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