Tra le ultime sentenze in materia di vittime del dovere, si segnala la recente e rilevante pronuncia del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro la cui parte attrice è stata difesa dagli avvocati Maiella e Carbutti (clicca qui per i contatti), che affronta con rigore giuridico il tema della prescrizione dello status di vittima del dovere, offrendo chiarimenti fondamentali tanto per gli operatori del diritto quanto per i soggetti coinvolti. La decisione rappresenta un punto fermo sull’imprescrittibilità dello status, pur distinguendolo dalla prescrizione dei benefici economici spettanti alle vittime del dovere, come previsto dalla normativa vigente.
La sentenza fornisce inoltre una concreta applicazione dei criteri stabiliti per il riconoscimento dello status e la quantificazione dell’invalidità permanente alla luce delle tabelle vittime del dovere (clicca qui per leggere la tabella aggiornata), utili per determinare l'entità delle prestazioni dovute. Vengono infine approfonditi i principali benefici riconosciuti alle vittime del dovere, sia economici che non economici, con particolare attenzione agli assegni vitalizi e alle agevolazioni fiscali e sanitarie previste per legge.
Alla luce di questi elementi, la pronuncia si inserisce autorevolmente nel panorama giurisprudenziale attuale, confermando l’orientamento delle Corti superiori in tema di tutela del personale dello Stato colpito da eventi lesivi nello svolgimento delle proprie funzioni.
Per assistenza invia una mail a studiolegale.cm@hotmail.com oppure vai nella sezione contatti
- Lo status di vittima del dovere come situazione giuridica imprescrittibile
Il Tribunale affronta preliminarmente un nodo interpretativo essenziale: la prescrizione dell’azione per il riconoscimento dello status. Richiamando la granitica giurisprudenza della Cassazione, viene affermato un principio ormai consolidato in giurisprudenza: lo status di vittima del dovere ha natura permanente e imprescrittibile, trattandosi di una condizione soggettiva assimilabile a quella delle vittime del terrorismo, che trova fondamento diretto in norme speciali di rango primario.
Di contro, prescrivono i soli effetti economici, ossia i ratei delle prestazioni assistenziali e le indennità riconducibili alla titolarità dello status. È dunque legittima la condanna del Ministero alla corresponsione delle somme solo per i dieci anni anteriori alla data della domanda amministrativa, mentre la richiesta di speciale elargizione è dichiarata prescritta, trattandosi di diritto soggetto a termine decennale decorrente dal fatto lesivo.
- I presupposti per il riconoscimento dello status
Il cuore della motivazione si concentra sull’accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere.
La normativa di riferimento è l’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, che individua diverse fattispecie tipizzate: contrasto alla criminalità, servizi di ordine pubblico, vigilanza ad infrastrutture, operazioni di soccorso, tutela della pubblica incolumità, o attività in contesti internazionali anche non ostili.
La pronuncia ribadisce un principio importante: non è necessario che l’attività sia “eccezionale”, ma è sufficiente che l’evento si collochi all’interno di un'attività rientrante in uno degli ambiti normativi sopra richiamati. Questo è coerente con altre pronunce di legittimità, che distingue tra i presupposti del comma 563 (che non richiede la condizione straordinaria) e quelli del comma 564 (relativi alle missioni con particolari condizioni ambientali od operative).
Nel caso concreto, l’evento dannoso è avvenuto durante una colluttazione con un soggetto sospettato di traffico di stupefacenti: l’attività rientra chiaramente tra quelle di contrasto alla criminalità e si è svolta durante servizio perlustrativo. La lesione è stata ritenuta collegata all’attività istituzionale e quindi riconducibile alle previsioni normative.
- Il principio di prova e la valutazione medico-legale
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la relazione medico-legale prodotta dalla parte attrice e ha ritenuto infondate le contestazioni del Ministero, che si limitavano a rilievi generici e privi di fondamento peritale autonomo.
Significativo è il passaggio in cui il giudice attribuisce valore probatorio alla perizia di parte in mancanza di elementi oggettivi di segno contrario, in linea con il principio dell’onere della prova attenuato in ambito assistenziale e con l’art. 115 c.p.c.
L'invalidità complessiva è stata stimata al 35%, valore che ha consentito l’attribuzione dei benefici economici come di seguito riportati.
- I benefici riconosciuti
Il giudice ha accolto parzialmente le domande, condannando il Ministero:
- al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere;
- alla corresponsione dei benefici economici, tra cui:
- assegno vitalizio mensile di € 500,00;
- speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili;
- arretrati decennali, da rivalutarsi secondo legge;
- benefici non economici, impliciti nel riconoscimento dello status: esenzione ticket, agevolazioni fiscali, precedenza nei concorsi pubblici per i familiari, borse di studio, assistenza psicologica, esenzione da imposte di bollo, ecc.
- Inquadramento sistematico e considerazioni finali
Il sistema delle vittime del dovere si fonda su un corpus normativo stratificato.
Il riconoscimento dello status di vittima del dovere non è un premio o un indennizzo discrezionale, bensì una tutela rafforzata che lo Stato riconosce a chi subisce menomazioni permanenti nello svolgimento di funzioni istituzionali esposte a rischio.
La sentenza si pone nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, che esclude l’obbligo di straordinarietà del servizio per i casi ex art. 1, co. 563 l. 266/2005, valorizzando il dato teleologico: garantire dignità, sostegno e riconoscimento a chi ha servito lo Stato subendo un danno irreversibile.
Conclusione
Questa sentenza rappresenta un precedente utile, sia in ambito giudiziario che amministrativo, per tutti i professionisti impegnati nell’assistenza alle vittime del dovere. È auspicabile che, in futuro, anche il legislatore introduca meccanismi semplificati e automatici per il riconoscimento di uno status che, spesso, viene ancora oggi riconosciuto solo dopo lunghi percorsi giudiziari.
Come contattarci
Se:
- Hai necessità di assistenza sulla domanda di vittima del dovere;
- Se ritieni di aver diritto ad una percentuale maggiore di invalidità;
- Se ti hanno rigettato la domanda per la prescrizione;
Il nostro studio offre consulenze specialistiche in materia di cause di servizio, vittime del dovere e vittime del terrorismo. Contattaci per una valutazione riservata del tuo caso inviandoci preventivamente una mail di contatto a studiolegale.cm@hotmail.com
Oppure compila il form qui sotto