Tra le ultime sentenze di maggior rilievo in materia di diritto militare, si segnala l’accoglimento integrale del ricorso deciso dal TAR Veneto (n. 397/2025), con cui è stato annullato un documento caratteristico rilasciato con grave ritardo e privo di adeguata motivazione. La pronuncia affronta in modo approfondito i limiti della discrezionalità tecnica nell’ambito delle valutazioni del personale militare, ribadendo che la tardività nella redazione e comunicazione della scheda, unita all’assenza di motivazione rafforzata a fronte di una regressione del giudizio, può rendere illegittimo l’intero procedimento valutativo. L’articolo analizza i punti centrali della sentenza, offrendo un inquadramento normativo e giurisprudenziale utile a comprendere i presupposti dell’annullamento della scheda e le implicazioni pratiche in caso di ricorso per vizi nella documentazione caratteristica.
- Premessa e inquadramento della fattispecie
La sentenza del TAR Veneto in esame si colloca nel contesto delle controversie relative alla valutazione del personale militare, con particolare riferimento alla legittimità della scheda valutativa caratteristica redatta in forma negativa e comunicata al militare con notevole ritardo. Il caso riguardava un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri che, in assenza di elementi formali o sostanziali idonei a giustificare il declassamento, ha impugnato il documento valutativo caratterizzatosi per un giudizio finale di "inferiore alla media".
Il TAR ha accolto il ricorso, soffermandosi su tre distinti profili di illegittimità: (1) l’eccessivo ritardo nella redazione e comunicazione della scheda; (2) il difetto di istruttoria e la contraddittorietà della valutazione; (3) la carenza di motivazione, specie alla luce del drastico peggioramento rispetto a precedenti valutazioni positive.
- Il sistema della documentazione caratteristica nel diritto militare
La documentazione caratteristica è lo strumento formale con cui le Forze Armate procedono alla valutazione del personale ai fini dell’avanzamento, della formazione, dell’impiego e della selezione. La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nel:
- d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), artt. 1025-1032;
- d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), artt. 686 e ss.;
- Circolari applicative, tra cui la Circolare M_D/GSGDNA/3357/141 del 25 novembre 2008 e quella successiva del 2023 ("Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate – IDC").
Secondo l’art. 1025, comma 1, del Codice, "la documentazione caratteristica ha per oggetto l’annotazione, nel libretto personale, degli elementi valutativi dell’attività svolta e della condotta tenuta dal militare in rapporto alle funzioni esercitate e agli incarichi ricoperti". Essa si fonda su un principio di continuità, tempestività e veridicità, al fine di garantire una rappresentazione equilibrata e obiettiva del profilo professionale del militare.
- Il principio di tempestività: funzione e limiti operativi
Il principio di tempestività nella redazione e nella comunicazione dei documenti caratteristici costituisce un elemento fondamentale per la validità sostanziale del procedimento valutativo militare. Esso risponde non solo a esigenze di buon andamento e di efficienza amministrativa (art. 97 Cost.), ma anche – e soprattutto – a esigenze di utilità concreta, trasparenza e tutela del valutato.
Benché né l’art. 688 del d.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), né l’art. 1027 del d.lgs. 66/2010 (C.O.M.) prevedano un termine perentorio espresso, entrambi i testi normativi, unitamente alla circolare M_D/GSGDNA/3357/141 del 25 novembre 2008 e del 2023, insistono sul concetto di tempestività nella formazione e comunicazione del documento. In particolare:
- l’art. 688, comma 1, T.U.O.M. stabilisce che “i documenti caratteristici devono essere redatti e completati con tempestività in relazione ai periodi di riferimento”;
- l’art. 1027 C.O.M. ribadisce che le valutazioni devono riflettere la condotta tenuta nel periodo di riferimento “in modo da garantire coerenza temporale e oggettività”;
- le circolari del 2008 e del 2023 evidenziano che la tempestiva conoscibilità della valutazione è “funzionale sia alla formazione del militare, sia al corretto impiego delle risorse umane”.
Ne deriva che la tempestività non è un elemento formale, ma una vera e propria garanzia procedurale e funzionale, senza la quale la documentazione perde efficacia valutativa, correttiva e motivazionale.
Il TAR Veneto affronta questo tema con grande rigore logico-giuridico, riconoscendo che la valutazione è stata portata a conoscenza dell’interessato con un ritardo di oltre 14 mesi rispetto al termine del periodo valutato (31 agosto 2021 – notifica il 7 novembre 2022).
Afferma testualmente il Collegio:
“Una conoscenza di un giudizio negativo, come quello del caso di specie, realizzata da parte di un ufficiale dopo 14 mesi è, all’evidenza, inutile e dannosa per lo stesso: inutile in quanto giunge quando è già maturato un altro periodo valutativo; dannoso in quanto gli pregiudica la possibilità di ravvedersi in tempo utile ad evitare un aggravamento della propria posizione.”
Questo passaggio richiama implicitamente il principio di strumentalità e attualità della valutazione: una scheda caratteristica negativa non può assolvere alla sua funzione pedagogica e correttiva se viene comunicata a distanza di oltre un anno, quando l’interessato ha già concluso (e forse superato) un successivo ciclo di servizio.
In altri termini, la tardività trasforma la valutazione in un atto isolato, scollegato dal contesto dinamico del servizio, incapace di incidere sul comportamento futuro del militare e inidoneo a riflettere l’attualità della sua prestazione.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato come la tempestività della documentazione debba intendersi in termini di “ragionevolezza e funzionalità” rispetto alla finalità perseguita.
Il TAR Veneto si inserisce esattamente in questa linea, spingendosi oltre nella qualificazione degli effetti negativi della tardività, anche per l’amministrazione:
“L’inutilità e la dannosità di un giudizio tardivo, tra l’altro, si appalesano anche con riguardo alla stessa organizzazione militare che ha tutto l’interesse a partecipare al militare [...] gli aspetti critici del suo comportamento con il fine di ottenere [...] un migliore rendimento in servizio”.
Questa considerazione amplia il tema: la tardività non lede solo il singolo, ma incide sull’efficienza generale dell’apparato militare, che si fonda su un sistema valutativo coerente e sincrono.
Un passaggio significativo della motivazione è il rigetto della giustificazione addotta dall’amministrazione secondo cui il ritardo dipenderebbe dalla ricezione tardiva del Libretto Personale da parte del Reggimento, avvenuta solo il 23 giugno 2022.
Il TAR risponde con fermezza ed afferma che la responsabilità del ritardo ricade comunque sull’apparato amministrativo, non potendo il militare subire le conseguenze di disfunzioni organizzative. Inoltre, l’eccessiva distanza temporale compromette la riferibilità concreta del giudizio al periodo dichiarato, erodendo il fondamento stesso della valutazione.
- La discrezionalità tecnica e i limiti del sindacato giurisdizionale
La giurisprudenza amministrativa ha sempre riconosciuto che il giudizio caratteristico rientra in un ambito di ampia discrezionalità tecnica, difficilmente sindacabile dal giudice salvo ipotesi di:
- illogicità manifesta, contraddittorietà o travisamento dei fatti;
- carenza di motivazione soprattutto nei casi di regressione evidente del giudizio;
- difetto di istruttoria o sviamento di potere.
Nel caso in esame, la scheda valutativa è stata redatta con giudizi analitici estremamente severi, non supportati da atti formali (come richiami, note disciplinari, contestazioni) e contraddetti da altri elementi documentali (es. formazione post-universitaria, master, corsi anche in lingua inglese).
Il TAR rileva che non solo non emergono documenti attestanti carenze, ma vi è semmai produzione documentale di segno contrario. Il vizio di illogicità risulta dunque acclarato, determinando una svalutazione arbitraria dell’operato dell’ufficiale.
- Motivazione rafforzata e regressione del giudizio: un obbligo sostanziale
Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda l’assenza di motivazione rafforzata a fronte di una regressione significativa del giudizio finale. È noto che la giurisprudenza ritiene non sempre necessario motivare le valutazioni contenute nei documenti caratteristici, proprio in virtù della loro natura tecnico-discrezionale.
Tuttavia, quando vi è una marcata discontinuità rispetto alle precedenti valutazioni, sussiste un onere motivazionale qualificato. In questi casi, l’amministrazione è tenuta a esplicitare le ragioni concrete della flessione, anche per evitare che il provvedimento appaia frutto di arbitrarietà o ritorsione.
Nel caso trattato, il TAR sottolinea come la valutazione "inferiore alla media" costituisca un crollo netto rispetto ai precedenti giudizi di "eccellente" e "superiore alla media", e che tale peggioramento non sia giustificato né da fatti né da circostanze documentate, ma solo da affermazioni soggettive e non verificabili del compilatore.
- Riflessioni conclusive
La sentenza del TAR Veneto conferma un orientamento garantista volto a rafforzare la tutela del personale militare nei confronti di atti valutativi potenzialmente lesivi della carriera e della dignità professionale. Pur nel rispetto dell’autonomia valutativa delle Forze Armate, il giudice amministrativo riafferma che:
- la tempestività, la coerenza interna e la motivazione oggettiva sono condizioni necessarie di legittimità della documentazione caratteristica;
- l’assenza di contraddittorio formale non esime l’amministrazione dal rispettare standard minimi di razionalità e trasparenza;
- in caso di declassamento improvviso, l’onere motivazionale si intensifica e deve essere sorretto da elementi probatori attendibili.
La pronuncia si pone, infine, come un importante richiamo alla necessità di professionalizzare l’attività valutativa all’interno delle Forze Armate, evitando derive formali o soggettivistiche che minano la funzione meritocratica dell’istituto e, più in generale, il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).
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