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La truffa militare (art. 234 c.p.m.p.) : natura, struttura e disciplina giuridica
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La truffa militare (art. 234 c.p.m.p.) : natura, struttura e disciplina giuridica

La truffa militare, disciplinata dall’art. 234 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.), rappresenta una delle violazioni più gravi all’interno delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare. Essa richiama la struttura della truffa comune prevista dal codice penale, ma si distingue per la particolarità del contesto militare, dei soggetti coinvolti e dei beni giuridici tutelati. Capire la natura di questo reato, le sue aggravanti e le implicazioni pratiche è fondamentale per i militari.

Inoltre, la difesa per questi tipi di reati comporta una conoscenza delle norme di diritto militare sia per quanto riguarda il reo che, per quanto riguarda l’eventuale parte civile costituita.

In questo, gli avvocati Maiella e Carbutti, offrono assistenza e tutela grazie alla loro pluriennale esperienza sul campo in diritto militare. Per contattare gli avvocati scrivi una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o clicca qui.

 

  1. Identità strutturale con la truffa comune

La dottrina e la giurisprudenza hanno evidenziato come tra le due figure (truffa militare e truffa comune) vi sia una sostanziale identità degli elementi costitutivi. Sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, le condotte richieste sono identiche: artifizi o raggiri posti in essere per indurre taluno in errore e ottenere un ingiusto profitto con altrui danno. La Corte costituzionale, infatti, ha riconosciuto la perfetta corrispondenza tra l’art. 640 c.p. e l’art. 234 c.p.m.p., anche alla luce del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., dichiarando l’illegittimità di alcune disposizioni normative che prevedevano trattamenti sanzionatori differenziati in assenza di giustificazioni razionali.

Tuttavia, la truffa militare resta un reato autonomo, esclusivamente militare, in quanto mutua la sua configurazione dalla truffa comune, ma si distingue per la specificità del bene giuridico tutelato e per la particolare qualità dei soggetti coinvolti.

 

  1. La peculiarità del soggetto attivo e passivo

Elemento distintivo della truffa militare è la qualifica soggettiva del reo e talvolta anche della vittima. L’autore deve necessariamente essere un militare, mentre il soggetto passivo può essere un altro militare o l’amministrazione militare nel suo complesso. Non è invece necessario che la persona offesa sia anch’essa un militare. Ciò che rileva è il danno arrecato al patrimonio di un soggetto militare o all’amministrazione militare.

 

  1. Il contenuto della norma: art. 234 c.p.m.p.

L’art. 234, comma 1, punisce il militare che, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare. La pena prevista è la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce pene più gravi (reclusione da uno a cinque anni e pene accessorie) per la truffa commessa in danno dell’Amministrazione militare o qualora sia determinata da timore, pericolo immaginario o ordine dell’autorità.

Si tratta di un'aggravante che richiama la previsione dell’art. 640, comma 2, n. 2 c.p., che aggrava la pena quando la truffa è commessa ai danni dello Stato o di enti pubblici. Il legislatore militare, tuttavia, inserisce una variante legata alla particolare psicologia del soggetto passivo: quando il raggiro sfrutta il timore dell’offeso, la sua credulità o l’induzione all’errore mediante un supposto ordine dell’autorità, si realizza una condotta particolarmente insidiosa, che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo.

 

  1. La truffa a danno dell’Amministrazione militare

Un settore particolarmente sensibile è quello della truffa ai danni dell’Amministrazione militare. Le cronache giudiziarie riportano numerosi casi legati alla presentazione di documenti falsi per ottenere illecitamente indennità, trasferimenti, missioni o benefici economici. Si tratta di una tipologia di truffa militare aggravata che ha portato la giurisprudenza a interrogarsi sul significato di "Amministrazione militare".

In proposito, si è chiarito che anche enti formalmente dipendenti da altri ministeri (come il Ministero delle Finanze) possono essere ricompresi nel concetto di "Amministrazione militare", se perseguono finalità istituzionali connesse alla difesa armata dello Stato. È il caso della Guardia di Finanza, considerata parte integrante dell’apparato militare, e quindi soggetta alla normativa penale militare.

 

  1. Aspetti interpretativi rilevanti

La truffa commessa con riferimento all’Amministrazione militare solleva alcune delicate questioni interpretative, in particolare in merito al danno, all’induzione in errore e alla struttura della condotta.

Si pensi, ad esempio, all’utilizzo di falsi ordini o documenti per ottenere esoneri dal servizio, o alla presentazione di domande mendaci per missioni all’estero. In tali casi, l’induzione in errore è spesso favorita dall’apparente legittimità dell’atto, dall’autorità evocata o dal contesto burocratico, rendendo più agevole il conseguimento del profitto illecito.

La giurisprudenza ha anche chiarito che, nel caso in cui il militare simuli una condizione tale da indurre l’amministrazione a concedergli benefici non dovuti, si configura una truffa militare, anche in assenza di un contatto diretto con il danneggiato.

 

  1. La truffa e l’induzione all’errore mediante “ordine dell’Autorità”

Un ulteriore profilo peculiare della truffa militare è rappresentato dalla possibilità che il raggiro consista nella simulazione di un ordine dell’Autorità. La dottrina ha giustificato l’aggravamento di pena previsto in questi casi in ragione della particolare suggestione psicologica a cui è sottoposto il destinatario dell’ordine, che spesso esegue senza esitazione quanto richiesto, sentendosi obbligato per disciplina e subordinazione gerarchica.

L’errore in cui cade il soggetto truffato è dunque frutto di una particolare forma di inganno, che non solo altera la rappresentazione della realtà, ma la lega anche a un senso di dovere e di obbedienza tipico del mondo militare.

 

Conclusione

La truffa militare, pur mutuando la sua struttura dalla truffa comune, si configura come reato autonomo per effetto del contesto in cui si colloca e della specifica qualità dei soggetti coinvolti. Essa rappresenta una violazione grave della fiducia tra militari o tra il militare e l’Amministrazione, colpendo un bene giuridico particolarmente delicato in ambito militare: l’integrità del patrimonio e la lealtà dei rapporti gerarchici.

Le implicazioni pratiche, anche alla luce delle recenti pronunce e dell’evoluzione giurisprudenziale, impongono una lettura attenta e rigorosa della fattispecie, sia in fase preventiva che repressiva, soprattutto nei casi in cui la condotta fraudolenta si inserisce nel più ampio sistema di funzionamento dell’Amministrazione militare.

 

La truffa militare non è soltanto un illecito economico, ma una lesione della fiducia e della disciplina che reggono l’ordinamento militare. Non va sottaciuto che le conseguenze disciplinari possono essere gravi.

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