La pendenza di procedimento penale non giustifica l’esclusione automatica dei VFP4 dalla procedura di immissione nei ruoli dei VSP: un punto fermo sulla centralità dei principi costituzionali
Una recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rappresentato un intervento di particolare rilievo nella giurisprudenza in materia di diritto militare, e segnatamente in tema di accesso ai ruoli permanenti delle Forze Armate. Essa affronta una questione tutt’altro che pacifica ovvero se la sola pendenza di un procedimento penale a carico di un militare in servizio possa costituire, in assenza di una condanna definitiva, ragione sufficiente per escluderlo in modo automatico da una procedura concorsuale per la stabilizzazione nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP).
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- Fatti di causa: il contesto normativo e procedurale
Il ricorrente, militare in servizio con il grado di VFP4 nell’Esercito Italiano, aveva partecipato regolarmente alla procedura per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente. Dopo un primo positivo inquadramento tra gli idonei, era stato successivamente escluso dalla graduatoria a seguito dell’avvio di un procedimento penale militare nei suoi confronti.
A seguito della contestazione, il militare aveva aderito al programma di messa alla prova previsto dall’art. 168-bis del codice penale, che si era concluso positivamente, con conseguente estinzione del reato. Nonostante ciò, l’Amministrazione militare aveva confermato l’esclusione del militare dalla procedura di stabilizzazione, applicando rigidamente l’art. 635, comma 1, lett. g), del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), che prevede l’inidoneità al reclutamento per i soggetti “imputati in procedimenti penali per delitto non colposo”.
- Le censure proposte dal ricorrente
Il ricorrente, impugnando il provvedimento e la normativa regolamentare su cui si fondava, ha articolato una serie di motivi di doglianza tra cui:
- Violazione dell’art. 27 Cost.: il principio di presunzione di innocenza non consente di fondare misure afflittive su una mera imputazione, in assenza di accertamento giurisdizionale definitivo.
- Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità (art. 97 Cost.): l’azione amministrativa si è svolta in modo automatico e privo di adeguata istruttoria.
- Illegittimità costituzionale dell’art. 635 c.o.m. e della lex specialis: nella parte in cui non consentono alcuna valutazione individuale della condotta o della posizione soggettiva.
- Violazione delle garanzie partecipative e procedimentali: per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990.
Il ricorrente evidenziava inoltre che la positiva conclusione del percorso di messa alla prova avrebbe dovuto costituire elemento sopravvenuto idoneo a escludere ogni automatismo escludente.
- Le difese dell’Amministrazione
Il Ministero della Difesa ha resistito al ricorso, formulando anzitutto un’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività dell’impugnazione, assumendo che i termini avrebbero dovuto decorrere dalla pubblicazione della lex specialis.
Nel merito, l’Amministrazione ha invocato la necessità di tutelare il prestigio e l’immagine delle Forze Armate, richiamando la natura discrezionale e fiduciaria della scelta relativa alla stabilizzazione nei ruoli permanenti. In particolare, è stata ribadita la legittimità dell’applicazione automatica del requisito di moralità previsto dall’art. 635 c.o.m., evidenziando come il provvedimento di esclusione sia coerente con le finalità dell’ordinamento militare.
- Le valutazioni del T.A.R.: centralità della legalità sostanziale
Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare, chiarendo che il termine di impugnazione decorreva dalla concreta adozione del provvedimento di esclusione e non dalla pubblicazione della lex specialis. Tale impostazione è coerente con il principio secondo cui la lesione dell’interesse legittimo si perfeziona con l’adozione dell’atto lesivo.
Nel merito, la sentenza accoglie il ricorso, valorizzando una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 635 c.o.m., alla luce dell’art. 27 Cost. (presunzione di non colpevolezza) e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Collegio ha sottolineato la natura non equiparabile al reclutamento esterno della procedura per l’immissione nei ruoli VSP, trattandosi di una progressione interna di personale già in servizio. Tale considerazione comporta l’inapplicabilità automatica di talune cause ostative previste per l’accesso iniziale, tra cui la pendenza di procedimenti penali.
Particolare rilievo è stato dato all’esito favorevole della messa alla prova, che implica non solo l’estinzione del reato, ma anche una valutazione positiva del comportamento tenuto nel periodo di prova. Il giudice ha affermato che tale esito non può essere ignorato dall’Amministrazione, la quale è tenuta a una valutazione aggiornata e personalizzata della posizione del candidato.
- Il principio di diritto
La sentenza afferma un principio giurisprudenziale di rilievo:
"L'esclusione automatica da una procedura interna di stabilizzazione nei ruoli delle Forze Armate, fondata sulla mera pendenza di un procedimento penale, è illegittima qualora non venga effettuata una valutazione concreta, aggiornata e proporzionata della posizione dell’interessato, anche alla luce dell’eventuale estinzione del reato mediante messa alla prova."
- Implicazioni sistemiche e riflessioni conclusive
La pronuncia in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza che rifiuta l’applicazione indiscriminata di automatismi preclusivi nei confronti del personale militare. Essa riafferma il principio secondo cui la discrezionalità amministrativa non può risolversi in automatismi normativi, specie quando sono in gioco diritti fondamentali e posizioni soggettive consolidate, come nel caso del personale VFP4 in servizio.
La sentenza evidenzia anche la necessità di un approccio sostanziale al concetto di affidabilità e meritevolezza, superando le visioni formalistiche legate alla mera esistenza di una imputazione. In questo senso, la messa alla prova – intesa come percorso rieducativo con esito favorevole – acquista valore probatorio nel giudizio sull’idoneità morale del militare.
In conclusione, il T.A.R. Lazio, con una pronuncia ben argomentata e rispettosa della Costituzione, riafferma che il diritto militare, pur nella sua specificità, non può essere sottratto ai principi generali del diritto amministrativo e costituzionale, segnando un importante passo avanti verso un ordinamento militare più giusto, moderno e conforme ai diritti della persona.
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