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Militari e sicurezza sul lavoro: l'affiancamento non basta e non sostituisce la formazione
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Militari e sicurezza sul lavoro: l'affiancamento non basta e non sostituisce la formazione

 

Sicurezza sul lavoro nelle Forze armate: l'affiancamento non sostituisce la formazione

Nelle Forze armate la sicurezza sul lavoro è regolata dal D.Lgs. 81/2008, che si applica anche al personale militare nei limiti di compatibilità fissati dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e dal relativo Testo unico regolamentare (D.P.R. 90/2010). Una recente sentenza della Corte di cassazione penale ha chiarito un punto decisivo: l'addestramento militare, anche quando impartito tramite affiancamento a personale esperto, non sostituisce l'informazione e la formazione sui rischi lavorativi previste dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

La pronuncia va oltre il tema della formazione. Chiarisce chi risponde, lungo la catena di comando, quando un infortunio nasce da un rischio mai valutato. Il comandante di un'unità può essere datore di lavoro anche senza autonomia di spesa e, se non ha i mezzi per eliminare un rischio, deve sollecitare chi può intervenire, adottare misure provvisorie o sospendere l'attività. Per i vertici della Forza armata, invece, il ritardo nell'attuare le norme di sicurezza equivale a un'omissione, e nessuna circolare interna può rinviarne l'applicazione.

 

La vicenda: la caduta di un nocchiere da una nave scuola

Il caso riguarda un sottocapo nocchiere della Marina Militare, imbarcato su una nave scuola a vela. Terminato il serraggio delle vele dell'albero di maestra, durante la discesa il militare ha perso la presa nel superare la coffa ed è caduto da circa quindici metri, riportando lesioni mortali.

Secondo quanto accertato nei due gradi di merito, l'imbracatura in dotazione era un dispositivo "di stazionamento", adatto al lavoro fermo in quota ma non alle fasi di salita e discesa. Queste si svolgevano con la cosiddetta tecnica dei "tre appigli", affidando la sicurezza alla sola presa di mani e piedi, mentre eventuali agganci al sartiame erano lasciati all'iniziativa del singolo.

Sulla nave mancava un documento di valutazione dei rischi calibrato sulle sue caratteristiche: esisteva soltanto una relazione tecnica redatta da una società esterna, mai integrata con i rischi dell'alberata. Non erano stati formalizzati né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione né il medico competente. Il militare, addestrato e imbarcato da circa due anni, non aveva ricevuto alcuna formazione specifica su quel rischio.

Dopo l'incidente le misure sono arrivate in sequenza. Prima l'ordine di agganciarsi ogni tre griselle, poi imbracature a doppia cima con moschettoni più pratici, infine cavi d'acciaio verticali lungo le alberate. Per i giudici, proprio queste misure dimostrano che il rischio poteva essere gestito prima. La Corte ha anche escluso qualsiasi imprudenza del militare, che si era attenuto alle disposizioni di bordo: queste non prevedevano alcun aggancio durante la salita e la discesa.

Sono stati chiamati a rispondere di omicidio colposo, in cooperazione colposa e con l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, quattro ufficiali: il comandante della nave, il comandante in capo della squadra navale e due capi di stato maggiore della Marina succedutisi nell'incarico. Il Ministero della Difesa era in giudizio come responsabile civile.

 

Il principio: l'affiancamento non è formazione sulla sicurezza

La difesa sosteneva che l'obbligo formativo fosse stato assolto con l'addestramento tradizionale di bordo, cioè con l'affiancamento a militari esperti e l'"indottrinamento" previsto dalle disposizioni per la componente marinaresca. La Cassazione ha respinto la tesi affermando un principio di portata generale.

L'addestramento militare, anche quando assicurato mediante affiancamento, non integra di per sé l'informazione, la formazione e l'addestramento previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Il primo risponde alle esigenze del servizio e ai concetti di dovere e pericolo militari; i secondi riguardano il rischio lavorativo, non il rischio militare.

La distinzione è netta. L'addestramento militare appartiene alla disciplina militare: insegna a eseguire il compito, nel rispetto della gerarchia e del dovere di obbedienza. La formazione antinfortunistica ha un oggetto diverso, perché serve a far conoscere al lavoratore i rischi della sua mansione e il modo di proteggersi. Le due attività possono coesistere, ma l'una non assorbe l'altra. Un nocchiere può essere esperto nella manovra delle vele e non essere mai stato formato sul rischio di caduta durante la salita in alberata, ed è esattamente ciò che i giudici hanno accertato in questo caso.

Ciò non significa che la formazione sulla sicurezza debba svolgersi fuori dal contesto militare. L'art. 251 del D.P.R. 90/2010 consente di inserirla già nei cicli addestrativi di base, a condizione che i programmi rispettino i percorsi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che i contenuti riguardino i rischi tipici e le peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate e che la frequenza sia attestata e trascritta nei documenti personali dell'interessato. In mancanza di questi elementi, l'addestramento resta addestramento, per quanto accurato.

La Corte ha respinto anche l'argomento secondo cui l'obbligo formativo riguarderebbe solo lavorazioni specifiche, come quelle su fune, o dipenderebbe dagli accordi Stato-Regioni in materia di formazione. Quegli accordi fissano soltanto i contenuti minimi, mentre l'obbligo dell'art. 37 copre ogni rischio legato alla mansione, al posto e al luogo di lavoro.

 

Il datore di lavoro militare, anche senza potere di spesa

Nell'Amministrazione della Difesa la figura del datore di lavoro è disciplinata dall'art. 246 del D.P.R. 90/2010. Per le unità navali la responsabilità per la sicurezza del personale grava, in diversa misura, sul comandante, che impiega il personale e le risorse assegnate, e sulle autorità sovraordinate che organizzano il lavoro, curano allestimento, manutenzione e addestramento o assegnano le risorse.

Il comandante della nave sosteneva di non poter essere considerato datore di lavoro, perché privo di autonomia decisionale e di spesa. La Cassazione ha chiarito che nelle Forze armate la qualifica può prescindere da questi poteri, purché esista un potere concreto di intervento sul rischio, anche solo indiretto. La responsabilità, però, resta limitata ai poteri effettivamente posseduti.

Chi non ha i mezzi per risolvere il problema da solo non può comunque restare inerte. Deve anzitutto sollecitare l'autorità che ha il potere di provvedere, anche con una formale "richiesta di adempimento", istituto previsto dall'art. 254 del D.P.R. 90/2010. Deve poi adottare le misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che rientrano nei suoi poteri e garantiscono condizioni di sicurezza equivalenti. Se nessuna misura di questo tipo è possibile, deve sospendere l'attività rischiosa. Nel caso concreto, secondo i giudici, sarebbe bastato un ordine: salire e scendere restando sempre agganciati al sartiame, anche con il dispositivo esistente. Quell'ordine è stato impartito solo dopo l'incidente.

La difesa del comandante sosteneva anche che i livelli superiori conoscessero già i propri obblighi. Per la Corte non basta: quando la gestione di un rischio richiede l'intervento di più livelli della catena di comando, ogni garante deve sollecitare gli altri, e non conta l'ipotesi che la sollecitazione sarebbe rimasta inascoltata.

Il comandante conosceva la nave, le sue alberate e il pericolo delle fasi di salita e discesa. Era, nelle parole della Corte, il garante più vicino al rischio. Non lo esonera nemmeno la mancanza di una propria formazione in materia di sicurezza, perché chi è datore di lavoro per legge deve conoscere le regole cautelari che è tenuto a rispettare.

 

I vertici della Forza armata: il ritardo equivale a omissione

L'art. 252 del D.P.R. 90/2010 affida agli organi di vertice delle Forze armate il coordinamento centrale della prevenzione degli infortuni. Nella formulazione originaria il vertice doveva istituire apposite strutture di coordinamento; dopo una successiva modifica deve assicurare direttamente quel coordinamento.

Uno dei capi di stato maggiore sosteneva che nessuna norma gli imponesse di emanare una circolare attuativa, né di farlo entro un termine preciso. La Cassazione ha risposto che le circolari interne non hanno forza normativa: non possono derogare al D.Lgs. 81/2008, al Codice dell'ordinamento militare o al Testo unico regolamentare, né differirne l'efficacia. Quelle norme sono vincolanti dal momento della loro entrata in vigore, anche per l'individuazione dei garanti e la gestione dei rischi.

Per chi ha il compito di dare impulso al sistema di prevenzione, quindi, il ritardo equivale a un'omissione. Le modalità dell'intervento sono lasciate al vertice, purché idonee a gestire il rischio nel modo più rapido e adeguato. La complessità dell'azione richiesta può incidere, al più, sulla valutazione della colpa, cioè su che cosa fosse concretamente esigibile; pesa però la struttura fortemente gerarchica della Forza armata, che attribuisce al vertice poteri d'intervento incisivi.

La responsabilità del primo capo di stato maggiore è stata confermata anche se l'incidente è avvenuto dopo la cessazione dalla carica. Per la Corte, l'inerzia protratta aveva lasciato il sistema di prevenzione non attuato fino al giorno del sinistro, e la presenza di altri garanti, anche successivi, non interrompe il nesso causale.

 

I limiti dell'esonero per "legittimo affidamento" nell'ordine

L'art. 253, comma 7, del D.P.R. 90/2010 prevede un esonero da responsabilità per datori di lavoro, dirigenti e preposti: l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di sicurezza si considera assolto se sono stati impartiti ordini certi e adeguati, sul cui rispetto il superiore può legittimamente contare.

La Corte ne ha tracciato i confini con precisione. L'esonero vale soltanto per luoghi e attività disciplinati da particolari norme di tutela tecnico-militare, non per la sicurezza sul lavoro in generale, e riguarda il solo personale militare, non quello civile della Difesa. Presuppone inoltre che per quello specifico impiego siano già state individuate procedure e misure di sicurezza, e richiede un ordine non solo certo ma adeguato, cioè idoneo di per sé a garantirne il rispetto. In altre parole, l'esonero copre l'omessa sorveglianza su ordini corretti, non la mancanza di ordini o ordini inadeguati al rischio.

 

Come si è conclusa la vicenda in Cassazione – Sez. IV n. 25491 del 07.07.2026

La decisione non è stata uguale per tutti gli imputati, a conferma che la responsabilità penale resta personale e richiede una condotta omessa individuata con precisione.

La Corte ha rigettato i ricorsi del comandante della nave e del primo capo di stato maggiore, le cui condanne sono quindi divenute definitive. Al primo è stata addebitata la totale omessa gestione del rischio, senza alcuna sollecitazione e senza misure provvisorie; al secondo il ritardo nell'attuare la normativa di sicurezza all'interno della Forza armata. Per queste due posizioni è stata confermata anche la condanna del Ministero della Difesa come responsabile civile.

La sentenza è stata invece annullata con rinvio per il comandante in capo della squadra navale e per il secondo capo di stato maggiore. Nel primo caso i giudici di merito non avevano considerato alcuni documenti che attestavano iniziative assunte prima dell'incidente; nel secondo la motivazione non individuava quale condotta fosse stata concretamente omessa nel breve periodo trascorso in carica prima del sinistro. Per entrambe le posizioni, e per la corrispondente responsabilità civile del Ministero, la Cassazione ha disposto un nuovo giudizio davanti a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma.

 

Cosa significa per il personale militare

La sentenza fissa alcuni punti fermi per chi presta servizio nelle Forze armate. Il militare ha diritto a un'informazione e a una formazione specifiche sui rischi della propria mansione, distinte dall'addestramento militare. I dispositivi di protezione devono essere idonei alla fase concreta del lavoro, e la sola omologazione formale non basta. Una relazione tecnica generica non sostituisce un documento di valutazione dei rischi calibrato sulle caratteristiche reali del luogo di lavoro. Infine, se le disposizioni di servizio non prevedono una cautela, la sua mancata adozione non può essere imputata al militare come imprudenza.

Accanto al piano penale, un infortunio in servizio apre ulteriori questioni: il risarcimento del danno, per il quale il Ministero della Difesa può rispondere come responsabile civile, e i profili connessi al servizio, che vanno valutati caso per caso sulla base della documentazione.

 

Domande frequenti - FAQ

L'affiancamento a un collega esperto vale come formazione sulla sicurezza per i militari?

No. Secondo la Cassazione l'addestramento militare, anche in affiancamento, non integra di per sé l'informazione e la formazione previste dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Serve una formazione specifica sui rischi della mansione, con programmi conformi alla legge e un attestato di frequenza.

Il D.Lgs. 81/2008 si applica anche alle Forze armate?

Sì, nei limiti di compatibilità previsti dal Codice dell'ordinamento militare e dal D.P.R. 90/2010. Dove queste fonti non introducono deroghe, la disciplina generale sulla sicurezza sul lavoro si applica integralmente, compresi la valutazione dei rischi e gli obblighi formativi.

Un comandante senza potere di spesa può rispondere di un infortunio?

Sì. Nelle Forze armate la qualifica di datore di lavoro può prescindere dall'autonomia di spesa, purché esista un potere concreto di intervento sul rischio. La responsabilità resta però limitata ai poteri effettivamente posseduti.

Che cosa deve fare il datore di lavoro militare che non può eliminare un rischio da solo?

Deve sollecitare l'autorità competente, anche con una formale richiesta di adempimento, e adottare le misure provvisorie che rientrano nei suoi poteri. Se nessuna misura garantisce una sicurezza equivalente, deve sospendere l'attività.

Una circolare interna può rinviare l'applicazione delle norme di sicurezza?

No. Le circolari non hanno forza normativa e non possono derogare alla legge né rinviarne l'efficacia. Per i vertici della Forza armata, il ritardo nell'attivarsi equivale a un'omissione.

Quando opera l'esonero per legittimo affidamento nell'ordine?

Solo per attività regolate da particolari norme di tutela tecnico-militare, solo per il personale militare e solo se l'ordine impartito era certo e adeguato a garantire misure di sicurezza già individuate per quello specifico impiego.

 

Nota di trasparenza

Lo Studio Legale Avvocati Maiella & Carbutti non ha assistito alcuna delle parti nel procedimento descritto. L'articolo ha finalità informative e si basa sul testo della sentenza.

Lo studio

Lo Studio Legale Avvocati Maiella & Carbutti si occupa di diritto militare, diritto amministrativo militare e diritto penale militare. Assiste il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia nell'esame delle questioni legate agli infortuni in servizio, alla sicurezza sul lavoro e ai procedimenti che ne derivano.

Per richiedere una consulenza è possibile inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

 

Il presente articolo ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale. Ogni situazione richiede l'esame specifico della documentazione. L'attività dell'avvocato costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato. Lo studio non fornisce consulenze gratuite.

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