Uno degli aspetti più controversi e sentiti che riguarda tantissimi militari è quello del Transito nei ruoli civili dopo un provvedimento di riforma. Gli avvocati Maiella e Carbutti, esperti nella trattazione di problematiche legate al diritto militare ed afferenti allo specifico comparto difesa, hanno ottenuto un’altra importante vittoria dinanzi al TAR Sardegna, in riferimento all’errata assegnazione della sede di servizio di un militare dell’arma dei Carabinieri a seguito di riforma.
In questo articolo, si analizzeranno dapprima le disposizioni della circolare dello Stato Maggiore della Difesa, in relazione al transito nei ruoli civili (clicca qui per scaricarla dal sito del Ministero della Difesa) e, successivamente, verrà trattato sinteticamente il caso trattato dagli avvocati Maiella e Carbutti che hanno visto accogliere un ricorso al TAR nella sua fase cautelare per un riesame della posizione di impiego della sede di servizio del militare, impossibilitato per motivi di salute a prendere servizio nella sede indicata dall’amministrazione.
GENERALITA’
L'istituto del transito è disciplinato dall'articolo 930 del Decreto Legislativo n. 66/2010 ("Codice dell'ordinamento militare"), il quale stabilisce che il personale delle Forze Armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, può transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Il Decreto Interministeriale del 18 aprile 2002 ha regolato queste modalità e procedure, coinvolgendo due Direzioni Generali per il Personale. In particolare:
- Il personale transitato è inquadrato in soprannumero nei ruoli del personale civile della Difesa fino al riassorbimento per cessazione dal servizio (art. 2 comma 5).
- Il transito non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di destinazione, con i posti lasciati liberi dal personale transitato resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza fino al riassorbimento del soprannumero (art. 2 comma 6).
- Il personale conserva la posizione economica acquisita da militare mediante un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali, pari alla differenza tra il trattamento economico maturato da militare e quello spettante per l'impiego civile (art. 2 comma 8).
- L'ex militare non può essere riammesso nel ruolo di provenienza né essere iscritto nel Ruolo d'Onore (art. 2 comma 9).
REQUISITI PER IL TRANSITO
Le procedure per il transito si applicano:
- Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato.
- Ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato.
- Ai volontari in ferma prefissata triennale che hanno completato la ferma e sono esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato.
- Ai volontari in ferma prefissata annuale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni ascrivibili alla IV e V categoria della tabella "A" allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834 e riconosciute dipendenti da causa di servizio.
- Al personale con il grado di Maggiore o Tenente Colonnello e gradi corrispondenti qualora manifesti espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale.
INQUADRAMENTO IN SOPRANNUMERO DEL PERSONALE TRANSITATO NEI RUOLI CIVILI
Il personale transitato viene inquadrato in soprannumero nell'organico della Forza Armata di provenienza nella posizione corrispondente al grado rivestito al momento del passaggio nei ruoli civili, ossia in posizione eccedentaria rispetto alla dotazione organica complessiva del personale civile della Difesa.
Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'ex militare diventa dipendente civile a tutti gli effetti e deve essere impiegato dal Dirigente responsabile nel rispetto del profilo professionale posseduto, tenendo conto dei compiti dell'elemento di organizzazione al quale è assegnato. Il personale transitato ha l'obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Durante questo periodo, il personale transitato non può essere destinato a "comando" presso altre amministrazioni, eccetto per il personale proveniente dal Corpo delle Capitanerie di Porto che può essere comandato presso gli enti centrali o periferici del Corpo stesso.
Dopo i cinque anni di permanenza nella prima sede di assegnazione, il personale transitato può partecipare alle procedure di "mobilità".
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE ALL'ATTO DEL TRANSITO
La determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato è effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri di provenienza, seguendo i criteri specificati negli Annessi da 1 a 4 della circolare dello Stato Maggiore della Difesa scaricabile qui.
La possibilità di deroga all'applicazione di tali criteri può essere presa in esame nel rispetto delle casistiche previste nei citati Annessi 1-4, solo se avanzate dall'interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di transito. In particolare, per il personale dell'Arma dei Carabinieri affetto da minorazioni psichiche, che non può essere più utilmente impiegato nelle dotazioni organiche dell'Arma per ragioni di opportunità, è previsto l'assorbimento in sovrannumero nelle dotazioni organiche del personale civile della Difesa delle altre Forze Armate. Questo personale sarà impiegato in prima assegnazione sulla base dei criteri stabiliti dall'Arma dei Carabinieri, tenendo conto delle esigenze della Forza Armata di destinazione.
Il personale delle tre Forze Armate transitato e assegnato all'Arma dei Carabinieri a "compensazione" sarà impiegato in prima assegnazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Forza Armata di provenienza, tenendo conto delle esigenze dell'Arma dei Carabinieri.
CASO TRATTATO DALLO STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI MAIELLA E CARBUTTI
Il caso che è stato trattato con successo dallo studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti riguarda un militare dell’Arma dei Carabinieri che subiva gravi conseguenze a seguito della vaccinazione contro il SARS-CoV-2. Subito dopo la somministrazione del vaccino, infatti, manifestava evidenti problemi di salute, venendo soccorso e trattato con adeguata terapia medica. Nei giorni seguenti, sviluppava ulteriori problemi sanitari. A causa di questi eventi, è stato esentato da ulteriori vaccinazioni per SARS-CoV-2 e inserito nella rete della farmacosorveglianza.
Il militare veniva quindi posto in convalescenza e, nel frattempo trasferito dalla Sardegna al Comando Provinciale di Bergamo. Il militare presentava una domanda di riconoscimento della causa di servizio per le patologie derivanti dalla vaccinazione che veniva in parte rigettata.
Alla fine del 2023 veniva dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato e idoneo al reimpiego nei ruoli civili del Ministero della Difesa. A seguito di questa decisione, presentava un'istanza di transito nei ruoli civili, specificando la necessità di una sede di impiego vicina alla sua residenza a causa delle sue gravi condizioni di salute.
Nel corso del 2024, gli veniva notificato il provvedimento di transito nell’Area Assistenti del personale civile, fascia retributiva F3, con sede di servizio in provincia di Cagliari senza che venissero prese adeguatamente in considerazione le sue osservazioni ed il suo stato di saluto che non gli permettevano oggettivamente di poter viaggiare oltre ad evidenti problemi familiari che ne rendevano impossibile la presa di servizio nell’isola.
IL RICORSO AL TAR E LA DECISIONE
Gli avvocati Maiella e Carbutti hanno quindi contestato il provvedimento di transito ai ruoli civili e la sede di assegnazione con diverse argomentazioni, tra cui il fatto che tale provvedimento risultava illegittimo in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto delle gravi condizioni di salute del ricorrente. Inoltre, non è stato adeguatamente considerato il parere del medico specialista sulla compatibilità delle mansioni assegnate con le patologie del ricorrente, come richiesto dalla normativa in materia.
Il TAR Sardegna ha quindi accolto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato così motivando: “Ritenuto, ad un sommario esame, che la posizione dell’interessato sia interinalmente meritevole di un motivato riesame, in quanto l’Amministrazione non pare aver tenuto adeguatamente conto della delicata situazione in cui in concreto versa il ricorrente (inclusa la circostanza che quest’ultimo, come detto sopra, risiede di fatto a – OMISSIS - , nella provincia di Bergamo), siccome documentalmente rappresentata in giudizio, il che rende molto difficile il suo transito nella sede individuata dall’Amministrazione”.
Cosa fare in caso di provvedimento ritenuto illegittimo?
CONTATTA subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed inviaci il provvedimento per un'attenta valutazione del caso.
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