Un militare può essere sanzionato per una battuta o un invito alla moderazione in una chat di reparto? Secondo il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, no, se non vi sono espressioni offensive verso il superiore e il linguaggio resta corretto e sereno. La sanzione del rimprovero è stata annullata.
Massima
Il militare conserva, come ogni cittadino, la libertà di manifestare il pensiero, purché non interferisca con le funzioni istituzionali e con il contegno imposto dallo status. Questa libertà vale anche nelle chat di ambito militare.
La critica o la replica, anche indiretta, velata o ironica, non ha rilievo disciplinare se non contiene espressioni offensive verso il superiore e rispetta un linguaggio appropriato, corretto e sereno. Prima di punire, l'Amministrazione deve verificare con accuratezza il significato effettivo delle frasi e la loro portata rispetto alla qualifica e alle funzioni del militare.
Il caso
Un militare partecipava a un gruppo di messaggistica di reparto, composto da circa trenta colleghi. Un superiore vi aveva pubblicato un messaggio di lamentela sul rispetto che gli sarebbe dovuto, citando i propri anni di età e di servizio.
Il ricorrente aveva risposto con una battuta sui numeri indicati dal superiore. In seguito, dopo un battibecco tra il superiore e un altro collega, aveva scritto un messaggio che invitava alla moderazione e ricordava che la diffamazione è reato.
Sulla base di una relazione di servizio, all'interessato erano state contestate la violazione degli artt. 713 e 732 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e inflitta la sanzione di corpo del rimprovero. La sanzione di corpo è la sanzione disciplinare irrogata nell'ambito della catena gerarchica. Il ricorso gerarchico, cioè il ricorso amministrativo all'autorità superiore, era stato respinto.
Davanti al giudice amministrativo il militare ha sostenuto che il rigetto fosse una difesa d'ufficio della gerarchia intermedia, priva di istruttoria e di motivazione adeguata. Ha aggiunto che la relazione di servizio qualificava i fatti invece di descriverli e che non era stata acquisita alcuna dichiarazione dei partecipanti al gruppo.
Ha inoltre dedotto la mancanza di nesso con il servizio, rilevante per l'art. 1350, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare). Ha infine contestato che la circolare sull'uso dei social network, riferita agli argomenti di servizio e alla divulgazione di immagini e documenti, potesse applicarsi al caso.
L'Amministrazione replicava che i messaggi avevano un tono polemico, privo di ambiguità, e che per questo non serviva ulteriore istruttoria. Riteneva inoltre la sanzione proporzionata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 01322/2026, ha accolto il ricorso e ha annullato sia il rimprovero sia il rigetto del ricorso gerarchico.
Il TAR ha ricordato che al militare spetta la libertà di espressione, con il limite del rispetto delle funzioni istituzionali e del contegno imposto dallo status. Nella motivazione richiama l'art. 21 della Costituzione, l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e le norme sovranazionali sulla libertà di espressione. Richiama anche precedenti della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Consiglio di Stato.
Ha escluso che nei messaggi vi fossero espressioni offensive verso il superiore. La prima frase era una battuta costruita sulle parole dello stesso superiore, in un contesto informale. La seconda, letta per intero, era un richiamo alla moderazione, e la sua lettura come invito a querelare è stata giudicata forzata.
Il Collegio ha ritenuto inapplicabile la giurisprudenza sulla continenza rigorosa. La continenza è il rispetto di una misura nella forma espressiva della critica. Nel caso esaminato, secondo il TAR, non c'era stato alcuno scostamento dal linguaggio appropriato, corretto e sereno.
Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni. La sentenza è da eseguire a cura dell'Amministrazione.
Il principio di diritto
Il principio che si ricava dalla pronuncia è che la libertà di critica e di replica del militare sopravvive anche in una chat di ambito militare. La critica, pure se indiretta, velata o ironica, resta priva di rilievo disciplinare quando non usa espressioni offensive verso il superiore e mantiene un linguaggio appropriato, corretto e sereno.
Ne discende un metodo di verifica. La condotta va esaminata con accuratezza, elemento per elemento, nella sua portata rispetto alla qualifica e alle funzioni, prima di ritenerla punibile. Una qualificazione soggettiva contenuta in una relazione di servizio non basta a sostituire questa verifica.
Implicazioni pratiche per militari e forze di polizia
La sentenza è di primo grado e può essere oggetto di impugnazione. Il Tribunale riconosce comunque i limiti propri dello status militare e la discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare la gravità dei fatti, quindi la pronuncia non autorizza qualunque toni nelle chat. Offre però alcuni criteri utili per leggere le contestazioni disciplinari legate ai messaggi.
Gli elementi che il giudice ha valorizzato, e che possono essere utili nell'esame di casi analoghi, sono i seguenti:
- il contesto informale della chat e la lettura dei messaggi nella loro interezza, non per singole frasi isolate;
- il significato effettivo delle espressioni, da accertare con istruttoria e non da dedurre da una relazione di servizio che qualifica invece di descrivere;
- l'assenza di dichiarazioni dei partecipanti alla chat, quando la contestazione si fonda su un'unica relazione;
- il ruolo del militare nella discussione, che nel caso esaminato non era il provocatore, mentre l'origine dello scambio non era stata chiarita;
- la tolleranza richiesta anche al superiore verso un motto di spirito, forma molto attenuata di critica;
- il bilanciamento tra libertà di espressione e prestigio delle Forze Armate, con il vincolo di proporzionalità.
Conclusioni e orientamento difensivo
Nelle contestazioni disciplinari per messaggi scambiati in chat di reparto, l'esame degli atti dovrebbe partire dal testo integrale dei messaggi e dal contesto. Vanno poi considerate la presenza di istruttoria, la motivazione del provvedimento sanzionatorio e quella dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico.
Una motivazione che si limita a rinviare agli atti della gerarchia intermedia, senza verificare il significato delle espressioni, può essere un profilo da approfondire. Anche la questione del nesso con il servizio e quella dell'ambito applicativo delle circolari interne meritano un esame specifico.
Ogni vicenda resta diversa e dipende dai fatti concreti e dal contenuto dei provvedimenti. Le chat di reparto sono molto diffuse e non si può escludere che sanzioni per toni polemici o ironici si ripetano. La sentenza va quindi seguita nei suoi sviluppi, compresa un'eventuale impugnazione, e nessuna decisione di primo grado garantisce esiti analoghi in altri casi.
Domande frequenti
Posso essere sanzionato per una battuta su un superiore in una chat di reparto?
Dipende dal contenuto e dal contesto. Il TAR Lombardia, ha annullato un rimprovero fondato su una battuta costruita sulle parole del superiore, in un contesto informale e senza espressioni offensive. La valutazione resta legata ai fatti del singolo caso.
Un militare ha libertà di espressione nelle chat di servizio?
Sì, secondo la sentenza il militare conserva la libertà di manifestare il pensiero come ogni cittadino. Essa trova un limite nelle funzioni istituzionali e nel contegno imposto dallo status. La critica, anche ironica, è esclusa dalla rilevanza disciplinare se non è offensiva e rispetta un linguaggio corretto e sereno.
Cos'è la sanzione di corpo del rimprovero?
È una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito della catena gerarchica. Nel caso esaminato era stata contestata sulla base degli artt. 713 e 732 del D.P.R. n. 90 del 2010. Contro di essa è possibile proporre ricorso gerarchico o ricorso al giudice amministrativo, secondo le regole applicabili.
Una relazione di servizio basta a giustificare una sanzione disciplinare?
Secondo la pronuncia, l'Amministrazione deve verificare con accuratezza il significato effettivo delle espressioni contestate. Non può affidarsi alle sole qualificazioni soggettive della relazione di servizio. Nel caso deciso mancavano anche dichiarazioni dei partecipanti alla chat.
Cosa posso fare se ho ricevuto una sanzione per messaggi in una chat militare?
È opportuno conservare il testo integrale dei messaggi, la contestazione e il provvedimento sanzionatorio, e verificare i termini per il ricorso gerarchico o giurisdizionale. Un esame degli atti da parte di un legale può chiarire se vi siano profili da far valere. La sentenza citata è di primo grado e non garantisce esiti analoghi.
La pronuncia commentata è una decisione pubblica (sent. TAR Lombardia - Brescia n. 01322/2026) di cui si dà conto a fini informativi. Lo Studio non ha assistito le parti nel giudizio.
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Lo Studio Legale Avvocati Maiella & Carbutti assiste militari e appartenenti alle Forze di polizia anche nei procedimenti disciplinari.
L'attività comprende l'esame preliminare della documentazione, eventuale accesso agli atti, predisposizione delle memorie e delle attività istruttorie, ricorso gerarchico ed eventuale ricorso al TAR.
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