Gli avvocati Maiella e Carbutti, già noti per il successo in numerosi casi di diritto penale militare, portano avanti con passione e determinazione anche delicate questioni di diritto penale ordinario. Di recente, hanno ottenuto un'importante assoluzione per un militare, che in veste di Consigliere Comunale era stato accusato di diffamazione per una frase pronunciata durante una pausa consiliare. Questo caso complesso ha offerto l'occasione per approfondire aspetti fondamentali relativi alla configurabilità del reato di diffamazione e alle condizioni di procedibilità, evidenziando come l'intenzionalità e la volontà di diffusione siano determinanti.
Questo caso rappresenta un esempio concreto dell’interpretazione del reato di diffamazione in contesti istituzionali e mette in luce importanti spunti su come la giurisprudenza tratta la procedibilità nel reato di diffamazione. Sebbene non esista una vera e propria tabella risarcimento danni per diffamazione, il risarcimento richiesto dalla parte offesa consisteva in migliaia di euro, cifra significativa che riflette la percezione del danno reputazionale. Gli avvocati Maiella e Carbutti si confermano così un valido studio legale per chi cerca un avvocato che abbia già trattato casi di diffamazione con successo, offrendo assistenza qualificata e risolutiva in casi complessi e per la relativa denuncia per diffamazione.
La diffamazione, disciplinata dall’art. 595 c.p., è il reato per cui chiunque offenda la reputazione di una persona in sua assenza, comunicando il contenuto offensivo ad almeno due persone, è punito con la reclusione fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro. La diffamazione differisce dall’ingiuria (ora depenalizzata) proprio per l’assenza della persona offesa, che, non potendo rispondere direttamente, risulta svantaggiata rispetto all’offensore. Il reato di diffamazione è procedibile solo su querela della persona offesa, che ha interesse diretto e personale alla punizione dell’offesa.
Caratteristiche fondamentali del reato di diffamazione
- Offesa alla reputazione: l’offesa riguarda l'onore oggettivo, ovvero la stima sociale della persona. Questa deve derivare da dichiarazioni che mettono in cattiva luce la moralità o la dignità dell’offeso, anche se espresso in modo indiretto.
- Comunicazione a più persone: per configurare il reato è necessario che almeno due persone vengano a conoscenza dell’offesa, anche in momenti differenti. La legge considera rilevante anche la comunicazione verbale confidenziale, nonché l’utilizzo di mezzi elettronici come email, messaggi e social media, poiché ogni destinatario riceve separatamente il messaggio.
- Assenza della persona offesa: la diffamazione richiede che la persona colpita non sia presente, rendendola incapace di difendersi immediatamente. Ciò rappresenta una tutela particolare per la sua reputazione, poiché l’assenza accresce il danno morale.
Diffamazione aggravata
Il reato di diffamazione può essere aggravato, con conseguente aumento delle pene, se sussistono particolari circostanze che ne intensificano la gravità:
- Attribuzione di un fatto determinato: la diffamazione è aggravata se si attribuisce un fatto specifico e concreto alla persona offesa. La pena arriva in questo caso a due anni di reclusione o una multa fino a 2.065 euro. Questo tipo di accusa comporta maggiore offensività poiché una specifica azione imputata è percepita come più credibile agli occhi del pubblico.
- Utilizzo di mezzi di pubblicità: la pena è incrementata (reclusione da sei mesi a tre anni o multa minima di 516 euro) se l’offesa viene diffusa tramite mezzi di comunicazione che raggiungono un pubblico ampio e indeterminato, come stampa, televisione, internet o atti pubblici. In particolare, l’utilizzo di questi canali, oltre alla larga diffusione dell’accusa, provoca un danno continuativo alla reputazione, poiché rimane accessibile nel tempo.
- Offesa a un corpo istituzionale: la diffamazione contro enti pubblici (corpi politici, amministrativi o giudiziari) comporta un ulteriore aggravamento della pena. La legge italiana intende così proteggere l’immagine delle istituzioni pubbliche, ritenendo che un’accusa rivolta a tali enti possa minare la fiducia collettiva nelle istituzioni stesse.
Cause di giustificazione: diritto di cronaca e critica
L’ordinamento italiano consente anche di escludere la punibilità del reato di diffamazione qualora il comportamento rientri nell’esercizio del diritto di cronaca o critica. Tali diritti, tutelati dall’art. 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero), sono giustificati al verificarsi di una serie di criteri come la verità, la pertinenza e la continenza.
Casistica giurisprudenziale rilevante
- Invio di email diffamatorie: l’invio di messaggi offensivi a più destinatari via email integra il reato di diffamazione.
- Diffamazione sui social media: la diffusione di messaggi diffamatori tramite piattaforme come Facebook è considerata un’aggravante poiché il messaggio è accessibile a un vasto pubblico. Anche le dichiarazioni rilasciate tramite post o commenti, se lesive della reputazione altrui, costituiscono diffamazione aggravata.
- Diffamazione attraverso mezzi multimediali: la giurisprudenza considera il caricamento di video o immagini diffamatorie su piattaforme come YouTube o siti web come potenzialmente aggravante, in quanto le informazioni diffamatorie rimangono disponibili al pubblico per un periodo prolungato.
Il caso trattato e l’assoluzione
Il caso riguarda un Consigliere Comunale, accusato di diffamazione per aver pronunciato, durante una pausa dei lavori consiliari, una frase ritenuta offensiva da un ex Segretario Comunale. La frase, espressa a seguito di uno sfogo personale non condiviso con altri, non era rivolta a specifiche persone presenti né mirava a una diffusione pubblica. Tuttavia, poiché la pausa era stata erroneamente trasmessa in streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune, una terza persona ne riproponeva l’audio su un gruppo Facebook locale, aumentando la visibilità dell’episodio.
Il processo, durato quasi tre anni, vedeva la parte civile richiedere un risarcimento di diverse migliaia di euro per il danno arrecato. Durante il procedimento, la difesa dimostrava che la registrazione avrebbe dovuto essere sospesa durante la pausa, in base ai protocolli del Comune, e che la divulgazione non era stata né voluta né autorizzata dall’imputato. Inoltre, la frase era stata pronunciata senza interlocutori diretti, rendendo incerta l’intenzionalità di offendere in un contesto pubblico.
Il 12 giugno 2024, il Giudice assolveva l’imputato perché il fatto non costituiva reato, accogliendo integralmente la tesi difensiva secondo cui la mancanza di volontà di diffusione e di comunicazione a terzi rendeva insussistente l’intento diffamatorio. La sentenza sottolineava, infatti, come l’accidentalità della diffusione e l’assenza di destinatari diretti annullassero l’offesa pubblica che caratterizza il reato di diffamazione.
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