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Abuso d'autorità – artt. 195 e 196 c.p.m.p.: violenza, minaccia o ingiuria a un inferiore – cosa prevede la legge
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Abuso d'autorità – artt. 195 e 196 c.p.m.p.: violenza, minaccia o ingiuria a un inferiore – cosa prevede la legge

Nel codice penale militare di pace, l'abuso d'autorità è il gruppo di reati che il superiore gerarchico commette contro un militare di grado inferiore. Le due figure principali sono la violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.) e la minaccia o ingiuria a un inferiore (art. 196 c.p.m.p.). Entrambe presuppongono un rapporto gerarchico tra autore e vittima e un collegamento del fatto con il servizio o con la disciplina: quando questo collegamento manca, l'art. 199 c.p.m.p. esclude il reato militare e il fatto viene valutato alla luce del codice penale comune.

L'abuso d'autorità militare non va confuso con l'abuso d'ufficio, il reato del codice penale comune che la legge n. 114 del 2024 ha abrogato. Si tratta di istituti diversi: l'abrogazione dell'abuso d'ufficio non ha alcun effetto sui reati degli artt. 195 e 196 c.p.m.p., che restano pienamente in vigore.

 

Cos'è l'abuso d'autorità nel diritto penale militare

Nel linguaggio comune si parla di abuso d'autorità ogni volta che un superiore “esagera”. In senso giuridico, però, l'espressione ha un significato più preciso: indica condotte specifiche, descritte dal codice penale militare di pace, che il superiore rivolge contro un inferiore.

Il punto di partenza è il rapporto gerarchico. Il superiore non è un soggetto qualsiasi: esercita un potere di comando che l'ordinamento gli riconosce per garantire efficienza e coesione dei reparti. Proprio per questo, quando quel potere si trasforma in violenza, minaccia o offesa, il legislatore prevede una tutela penale specifica.

Si tratta di reati cosiddetti plurioffensivi, perché colpiscono due interessi insieme. Da una parte la persona dell'inferiore: la sua integrità fisica, la sua libertà morale, il suo onore. Dall'altra la disciplina militare, intesa come ordinata convivenza all'interno delle Forze Armate, che viene compromessa proprio da chi dovrebbe garantirla.

Per la stessa ragione, il grado dell'autore non funziona come una circostanza aggravante: è un elemento costitutivo del reato. Senza un rapporto di superiorità gerarchica, la fattispecie dell'abuso d'autorità semplicemente non si configura, e il fatto andrà eventualmente inquadrato in altre norme, ad esempio quelle sull'ingiuria o sulla minaccia tra militari.

 

Art. 195 c.p.m.p.: la violenza contro un inferiore

Il testo della norma

L'art. 195 c.p.m.p. stabilisce:

«1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. 2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.»

Cosa si intende per violenza

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi su un punto: il superiore non può mai ricorrere alla coercizione fisica nei confronti di un inferiore. Nemmeno per reagire a una mancanza disciplinare. Chi sbaglia va sanzionato con gli strumenti previsti dall'ordinamento, non con le mani.

La nozione di violenza, inoltre, è ampia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che vi rientrano anche comportamenti difficili da classificare, purché si traducano in atti di sopraffazione o provochino un pregiudizio fisico, anche senza una vera e propria lesione.

Per fare un esempio puramente illustrativo: uno spintone durante un'ispezione, un colpo alla nuca per «richiamare l'attenzione», uno strattone per l'uniforme. Sono condotte che non lasciano segni, ma che possono comunque integrare il reato.

Quando la violenza è più grave

Il secondo comma disciplina i casi in cui la violenza produce conseguenze gravi: omicidio, consumato o tentato, omicidio preterintenzionale, lesioni gravi o gravissime. In queste ipotesi si applicano le pene, più severe, del Codice penale comune, che possono essere ulteriormente aumentate.

Quando l'intervento del superiore è giustificato

Non ogni contatto fisico è reato. Il superiore che interviene per bloccare un inferiore che sta per aggredire un commilitone non commette violenza punibile ai sensi dell'art. 195: la giurisprudenza militare ha ricondotto queste situazioni alle cause di giustificazione, come la legittima difesa, anche a tutela di terzi. Resta ferma, naturalmente, la necessità che la reazione sia proporzionata al pericolo.

 

Art. 196 c.p.m.p.: minaccia o ingiuria a un inferiore

Il testo della norma

L'art. 196 c.p.m.p. prevede:

«1. Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. 2. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. 3. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore. 4. La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. 5. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.»

La minaccia: conta l'idoneità, non la paura

Per la minaccia a un inferiore non è necessario che la vittima si sia effettivamente spaventata. La Cassazione ha chiarito che basta una condotta potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale di chi la subisce.

In termini pratici: se un superiore prospetta a un subordinato un danno ingiusto, il reato può sussistere anche quando il subordinato, per carattere o per esperienza, non si è lasciato intimidire. Ciò che conta è la capacità della frase di condizionare, valutata in modo oggettivo.

L'ingiuria: il linguaggio «da caserma» non salva

È forse il punto più discusso. In passato una parte della giurisprudenza aveva considerato non punibili le espressioni gergali o «di caserma», quando il superiore le usava per stigmatizzare un comportamento contrario alla disciplina.

L'orientamento successivo è andato in direzione opposta. Qualunque espressione socialmente percepita come offensiva può integrare il reato. Il fatto che certe parole siano di uso comune in ambienti poco educati non basta a escludere la responsabilità, se hanno una reale capacità di ledere il prestigio e la dignità della persona.

Per la giurisprudenza militare, un'espressione è ingiuriosa quando lede l'onore e la dignità personale e, valutata nel suo contesto di tempo e di luogo, esprime disprezzo.

Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico: basta la volontà di pronunciare quelle parole con la consapevolezza della loro portata offensiva. Le motivazioni del superiore, anche quando legate a esigenze di servizio, non contano.

Le offese a distanza: telefono, email e messaggi

Il terzo comma estende il reato alle offese e alle minacce inviate a distanza: per telefono, per iscritto, «con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione». Una formula volutamente ampia, che si presta a ricomprendere anche email e app di messaggistica, purché il messaggio sia diretto all'inferiore.

Diverso è il caso in cui l'offesa venga comunicata ad altri, in assenza della persona offesa, ad esempio in una chat di gruppo dalla quale l'interessato è escluso: in quell'ipotesi può entrare in gioco una fattispecie differente, quella della diffamazione militare.

Il grado non aggrava: è già parte del reato

La Cassazione ha escluso che al superiore si possa applicare anche l'aggravante del grado o del comando. La superiorità gerarchica, infatti, è già un elemento necessario del reato: contarla due volte significherebbe punire lo stesso aspetto del fatto per due volte.

 

Ingiuria depenalizzata? Non per i militari

Con il decreto legislativo n. 7 del 2016 l'ingiuria comune (art. 594 c.p.) è stata trasformata in illecito civile. Molti ritengono, di conseguenza, che «insultare non sia più reato». Nell'ambito militare non è così.

L'ingiuria a un inferiore prevista dall'art. 196 c.p.m.p. è rimasta un reato. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati sul punto: il mantenimento della sanzione penale risponde alle esigenze di ordine e disciplina delle Forze Armate, che l'art. 52 della Costituzione riconosce espressamente.

Sulla stessa linea si è mossa la Corte costituzionale, che ha ritenuto legittima la sopravvivenza anche del reato di ingiuria tra militari previsto dall'art. 226 c.p.m.p. Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato, tra l'altro, il persistere di episodi di nonnismo e la comparsa di offese di tipo sessista dopo l'ingresso delle donne nelle Forze Armate.

Per un approfondimento sui reati di minaccia (art. 229 c.p.m.p.) e ingiuria (art. 226 c.p.m.p.) tra militari si rinvia all'articolo dedicato.

 

Quando non c'è reato militare: l'art. 199 c.p.m.p.

L'art. 199 c.p.m.p. introduce un limite decisivo. I reati di insubordinazione e di abuso d'autorità non si configurano quando il fatto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da un militare che non si trova in servizio (o a bordo di una nave o di un aeromobile militare).

Detto in modo semplice: se tra superiore e inferiore c'è solo un rapporto occasionale con il servizio, e il fatto avviene fuori dal contesto di servizio, la legge penale militare fa un passo indietro.

Attenzione, però: questo non significa impunità. Il fatto non scompare. Viene semplicemente ricondotto al codice penale comune e alla competenza del giudice ordinario.

 

Oltre il processo penale: disciplina e carriera

Un procedimento per abuso d'autorità raramente resta confinato all'aula del tribunale militare. Gli stessi fatti possono avere rilievo anche sul piano disciplinare e produrre effetti sulla carriera del militare coinvolto.

Sul fronte dell'avanzamento, la legge n. 114 del 2024 ha modificato il Codice dell'ordinamento militare: la procedura per l'avanzamento al grado superiore è ora preclusa solo da una sentenza di condanna di primo grado, da una sentenza di patteggiamento o da un decreto penale di condanna esecutivo, e non più dal semplice rinvio a giudizio.

Quando le condotte del superiore sono ripetute nel tempo e si inseriscono in un disegno vessatorio, la vicenda può assumere anche i contorni del mobbing militare, con ulteriori profili di tutela sul piano amministrativo e risarcitorio.

Sulle sanzioni disciplinari si veda anche l'approfondimento dedicato alle sanzioni disciplinari di corpo.

 

Due prospettive: chi subisce e chi è accusato

Le norme sull'abuso d'autorità interessano due figure opposte, e per entrambe l'analisi del caso concreto è decisiva.

Per il militare che ritiene di aver subito violenza, minacce o offese da un superiore, il primo passaggio è ricostruire con precisione i fatti: il contesto, i presenti, i mezzi usati, l'eventuale documentazione scritta o digitale. Da questa ricostruzione dipende l'inquadramento corretto, che può condurre al codice penale militare, al codice comune o a percorsi di tutela diversi da quello penale.

Per il superiore accusato, la difesa si gioca spesso su elementi tecnici: l'effettiva esistenza del rapporto gerarchico, il collegamento del fatto con il servizio, l'idoneità concreta della minaccia, il significato delle espressioni nel loro contesto, la presenza di cause di giustificazione.

In entrambi i casi, ogni fattispecie richiede un esame puntuale degli elementi che hanno determinato la contestazione.

 

Domande frequenti (FAQ)

Che cos'è l'abuso d'autorità nel diritto militare? È il gruppo di reati commessi dal superiore gerarchico contro un inferiore. I principali sono la violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.) e la minaccia o ingiuria a un inferiore (art. 196 c.p.m.p.).

L'abuso d'autorità è stato abrogato insieme all'abuso d'ufficio? No. La legge n. 114 del 2024 ha abrogato l'abuso d'ufficio del codice penale comune. I reati di abuso d'autorità del codice penale militare di pace sono istituti diversi e restano in vigore.

Insultare un inferiore è ancora reato, dopo la depenalizzazione dell'ingiuria? Sì. La depenalizzazione del 2016 riguarda l'ingiuria del codice penale comune. L'ingiuria a un inferiore prevista dall'art. 196 c.p.m.p. resta un reato, e la giurisprudenza ha confermato la legittimità di questa scelta.

Le espressioni «da caserma» possono escludere il reato? Di regola no. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, qualunque espressione socialmente percepita come offensiva può integrare il reato, anche se d'uso comune in certi ambienti.

Serve che l'inferiore si sia sentito davvero intimidito perché ci sia minaccia? No. È sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa.

Un'offesa inviata per messaggio può integrare il reato? La norma punisce anche le offese e le minacce comunicate a distanza, con qualsiasi mezzo, purché dirette all'inferiore. Se l'offesa è rivolta ad altri in assenza dell'interessato, può venire in rilievo la diffamazione militare.

Cosa succede se il fatto non ha nulla a che vedere con il servizio? In presenza delle condizioni dell'art. 199 c.p.m.p. il reato militare non si configura, ma il fatto può essere perseguito secondo il codice penale comune davanti al giudice ordinario.

 

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