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MILANO - ROMA - VERONA

Le sanzioni disciplinari di corpo per il personale militare

Le sanzioni disciplinari di corpo per il personale militare

Sei un militare ed hai ricevuto una sanzione disciplinare di corpo del Rimprovero, della Consegna o della Consegna di rigore? Stai valutando un ricorso e se affidarti ad un avvocato esperto nella disciplina militare? Vuoi semplicemente conoscere che tipo di sanzione viene applicata in relazione ad una determinata mancanza? In questo articolo cercheremo di darti un’ampia panoramica sulle sanzioni disciplinari di corpo e sulla loro applicabilità.

Il richiamo, il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore rappresentano le sanzioni disciplinari di corpo del personale militare e sono comuni a tutte le Forze Armate italiane, inclusi Carabinieri, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Guardia di Finanza. Tuttavia, la corretta gestione di un ricorso contro tali sanzioni richiede una profonda conoscenza del diritto militare e della specifica disciplina normativa. Affidarsi a un collega o ad un avvocato senza una reale esperienza in materia, può significare vedersi rigettare il ricorso gerarchico, con la conseguente impossibilità di ottenere giustizia al TAR.

Lo studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti, grazie alla loro comprovata esperienza e professionalità nel campo del diritto militare, è in grado di individuare con precisione le contestazioni da sollevare, aumentando così le possibilità di successo. In questo articolo, analizziamo le principali sanzioni disciplinari e spieghiamo come sia fondamentale affrontarle con il supporto di veri esperti del settore, per evitare gravi conseguenze sulla carriera del personale militare.

Infatti, le sanzioni disciplinari di corpo rappresentano uno degli istituti più importanti delle Forze Armate. La normativa italiana, contenuta nel Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010), prevede diverse tipologie di sanzioni applicabili ai militari in caso di violazioni del regolamento e dei doveri di servizio.

 

Quali sono le sanzioni disciplinari di corpo per il personale militare

Secondo quanto disposto dall’art. 1358 del D. Lgs. 66 del 2010, le sanazioni disciplinari per il personale militare sono il richiamo, il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore. Vediamo una per una.

 

Il richiamo

In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 1359 del D. Lgs. 66 del 2010, il

- Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:

  • a) lievi mancanze;
  • b) omissioni causate da negligenza.

Il richiamo è quindi una sanzione disciplinare di minore gravità. Queste possono includere comportamenti che non rispettano appieno le aspettative di disciplina, ma che non sono abbastanza gravi da giustificare una sanzione disciplinare. Le "lievi mancanze" possono riguardare violazioni di piccola entità, mentre le "omissioni causate da negligenza" si riferiscono invece a comportamenti dove la mancanza di attenzione o la disattenzione hanno portato a una violazione, senza che ci sia stato un comportamento intenzionale.

In sintesi, il richiamo è destinato a infrazioni che non compromettano gravemente la disciplina, ma che richiedono comunque una correzione per evitare che il comportamento errato sia ripetuto.

- Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto.

Questo comma chiarisce che il richiamo può essere imposto da qualsiasi superiore gerarchico, non necessariamente da colui che è destinatario della potestà sanzionatoria. Questo amplia la flessibilità nell'applicazione della sanzione e riflette l'importanza che ogni membro della catena di comando possa intervenire per correggere comportamenti inappropriati, anche ai livelli minori.

- Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato.

Un aspetto importante del richiamo, che lo distingue da sanzioni più gravi, è che non viene registrato nella documentazione personale del militare. Non ci sono effetti duraturi e quindi un richiamo non influisce sulla carriera o sulla reputazione a lungo termine del militare. Inoltre, non viene notificato formalmente per iscritto.

- Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.

Anche se il richiamo non viene registrato ufficialmente, può avere una valenza nel caso in cui il militare commetta nuovamente una violazione disciplinare. Nello specifico, il richiamo viene preso in considerazione solo per due anni (il "biennio successivo") per valutare una recidiva. Se un militare, dopo aver ricevuto un richiamo, commette di nuovo una violazione che giustificherebbe un rimprovero, il richiamo precedente verrà preso in considerazione come un precedente disciplinare. Tuttavia, il richiamo non influenza direttamente la possibilità di infliggere sanzioni più severe, ma viene preso in conto esclusivamente per determinare se un comportamento simile deve essere trattato in modo più rigoroso a causa della recidiva.

 

Il rimprovero

A norma dell’art. 1360 del d. lgs. 66 del 2010,

- Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite:

  • a) le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio;
  • b) la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.

Il rimprovero rappresenta una sanzione disciplinare di grado superiore al richiamo, poiché si applica a violazioni più gravi della disciplina o del servizio. In particolare, il rimprovero può essere inflitto in due casi:

  1. Lieve trasgressione alle norme della disciplina e del servizio: si applica per comportamenti che vanno oltre la semplice negligenza o piccole omissioni (che giustificherebbero un richiamo), ma che sono comunque di gravità contenuta, come piccoli disservizi o disattenzioni che compromettono la buona esecuzione del servizio.
  2. Recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo: il rimprovero può essere applicato anche in caso di recidiva dopo che un militare ha già ricevuto un richiamo per una violazione simile.

Quindi, il rimprovero non solo è usato per infrazioni di maggiore entità rispetto al richiamo, ma funge anche da misura punitiva per lievi violazioni reiterate.

- Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all'articolo 1396.

Il rimprovero deve essere inflitto da autorità specifiche, ovvero da quelle previste nell'articolo 1396 del D.Lgs. 66/2010. Quest'ultimo stabilisce quali sono i superiori gerarchici competenti per applicare le sanzioni disciplinari.

- Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

A differenza del richiamo, che non viene trascritto nella documentazione personale, il rimprovero ha effetti formali e duraturi sulla carriera del militare. Quando un rimprovero viene inflitto:

  1. Viene comunicato per iscritto all'interessato, attraverso un provvedimento amministrativo che riporta la sanzione, il comportamento sanzionato e la decisione dell'autorità disciplinare.
  2. Viene trascritto nella documentazione personale: implica che il rimprovero viene trascritto nella documentazione personale e matricolare e quindi potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sulla carriera come la documentazione caratteristica, per trasferimenti o in caso di avanzamenti di carriera.

 

La consegna

A norma dell’art. 1361 del d. lgs. 66 del 2010,

- Con la consegna sono punite:

  • a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;
  • b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;
  • c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

La consegna è una sanzione disciplinare più severa rispetto al richiamo e al rimprovero. Essa si applica in tre casi specifici:

  1. Violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento: l'articolo 751 del Regolamento di disciplina descrive comportamenti particolarmente gravi, per cui viene prevista la consegna di rigore. La consegna, invece, è inflitta per la violazione di doveri che non sono direttamente legati a quelle infrazioni più gravi descritte in quell'articolo, ma che comunque rappresentano violazioni significative della disciplina.
  2. Recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero: se un militare ha già ricevuto un rimprovero e commette la stessa infrazione o una simile, la sanzione della consegna può essere inflitta come risposta alla recidiva.
  3. Più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio: la consegna si applica anche in caso di infrazioni più gravi che vanno oltre quelle che giustificherebbero un richiamo o un rimprovero, come violazioni sistematiche o gravi della disciplina e del servizio che compromettono l'ordine e l'efficienza militare.

In sintesi, la consegna è una sanzione che si applica quando si verificano infrazioni di livello medio-grave, oppure quando il militare non ha risposto positivamente a sanzioni meno severe (come il richiamo o il rimprovero).

- Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

Proprio come il rimprovero, la consegna ha conseguenze formali sulla carriera del militare. Quando un militare riceve questa sanzione:

  • Viene comunicata per iscritto all'interessato, che riceverà una documentazione ufficiale che dettaglia la violazione e la sanzione inflitta, attraverso un provvedimento amministrativo.
  • Viene trascritta nella documentazione personale del militare, il che significa che questa sanzione rimarrà registrata nel suo fascicolo personale e matricolare, influenzando potenzialmente le sue valutazioni future, l'avanzamento di carriera e altri aspetti legati alla sua carriera.

- Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

La consegna è immediatamente esecutiva: non è necessario alcun ulteriore procedimento burocratico per renderla effettiva. Dal momento in cui viene comunicata verbalmente al militare, la sanzione ha effetto immediato.

 

La consegna di rigore

A norma dell’art. 1362 del d. lgs. 66 del 2010,

La consegna di rigore rappresenta una sanzione disciplinare di estrema severità nel contesto militare, prevista per infrazioni gravi e specifiche, in linea con quanto indicato all’articolo 1362 del D.Lgs. 66/2010. Rispetto alla consegna, è una misura più afflittiva.

Quando si applica la consegna di rigore

La consegna di rigore viene inflitta per tre categorie principali di infrazioni:

  1. Infrazioni specifiche indicate nell’articolo 751 del Regolamento di Disciplina Militare:
    • Si tratta di violazioni di particolare gravità che compromettono la disciplina e l’ordine nel contesto militare. L’articolo 751 elenca una serie di comportamenti che, per la loro natura, giustificano l’applicazione di una sanzione più severa rispetto alla consegna.
  2. Fatti che costituiscono reato, ma per cui il comandante di corpo decide di non procedere con un’azione penale:
    • In questo caso, il comandante di corpo, ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p., può decidere di non inoltrare la richiesta di procedimento penale, preferendo risolvere la questione attraverso una misura disciplinare interna. La consegna di rigore viene utilizzata come alternativa al procedimento penale per sanzionare il comportamento del militare rientrante tra quelli procedibili a richiesta del Comandante di Corpo.
  3. Fatti che hanno già comportato un giudizio penale, seguiti da un procedimento disciplinare:
    • Se un militare è stato sottoposto a giudizio penale e, a seguito di questo, è stato instaurato un procedimento disciplinare, la consegna di rigore può essere applicata come misura disciplinare complementare, a prescindere dall’esito del procedimento penale

Comunicazione e notifica del provvedimento

  • Il provvedimento relativo alla consegna di rigore viene comunicato verbalmente all’interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Questa doppia comunicazione assicura che il militare sia informato tempestivamente della sanzione e dei motivi per cui viene applicata.
  • La sanzione è esecutiva immediatamente dal momento della comunicazione verbale, senza dover attendere la formalizzazione scritta. Questo consente di dare attuazione immediata alla misura disciplinare, garantendo una risposta pronta alle infrazioni commesse.

Implicazioni sulla carriera del militare

  • La consegna di rigore viene trascritta nella documentazione personale del militare, rimanendo registrata nel fascicolo personale e matricolare. Ciò può influenzare negativamente le valutazioni future, l’avanzamento di carriera e altri aspetti legati alla posizione del militare nell’organizzazione.

 

Ricorsi e rimedi

L’articolo 1363 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010) disciplina la possibilità di presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari di corpo, prevedendo un iter specifico.

Il comma 1 dell’articolo stabilisce che l’organo sovraordinato cui presentare il ricorso gerarchico è rappresentato dal superiore gerarchico dell’organo che ha emesso la sanzione disciplinare. Questo aspetto è coerente con quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che regola i ricorsi amministrativi.

Il comma 2 introduce il vincolo secondo cui non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro le sanzioni disciplinari di corpo senza aver prima esperito il ricorso gerarchico o senza che siano trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. Questa disposizione mira principalmente a: ridurre il contenzioso giurisdizionale, incentivando la risoluzione delle controversie attraverso il sistema interno di ricorsi gerarchici.

Trascorsi 90 giorni senza che il militare abbia avuto un formale rigetto del ricorso gerarchico, il militare, può accedere alla giurisdizione amministrativa.

 

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