L’insubordinazione con ingiuria e i confini della rilevanza penale militare: la funzione dell’art. 199 c.p.m.p. nella delimitazione della giurisdizione
(articolo a cura di Avv.ti MAIELLA e CARBUTTI)
- Introduzione
La sentenza n. 25353 del 2019, emessa dalla Corte di Cassazione, rappresenta un provvedimento di importante chiarificazione in merito all’applicabilità del reato di insubordinazione con ingiuria ex art. 189 c.p.m.p., con particolare riferimento al significato sistematico dell'art. 199 del Codice Penale Militare di Pace (c.p.m.p.).
La Corte affronta una questione cruciale nel diritto penale militare: l’individuazione dei limiti di rilevanza penale delle condotte tra militari quando esse avvengano al di fuori del servizio e in contesti non riconducibili direttamente alla disciplina o all’interesse dell’organizzazione militare. In questo quadro, l’art. 199 c.p.m.p. svolge un ruolo fondamentale quale clausola di esclusione della punibilità per fatti estranei al servizio e alla disciplina.
- I fatti di causa
L’imputato, un militare dell’Esercito Italiano, veniva accusato del reato di insubordinazione con ingiuria aggravata, per avere rivolto frasi offensive nei confronti di due carabinieri in servizio, durante un normale controllo stradale. I militari, operanti per conto dell’Arma, avevano fermato l’imputato in abiti civili, mentre si trovava alla guida della propria autovettura privata. L’imputato non si era qualificato come appartenente alle Forze Armate e la discussione si era svolta su un piano meramente civile, fino al momento in cui, dopo avere ricevuto le contestazioni, aveva riferito di essere un militare.
Il Tribunale Militare di Roma condannava il militare, ritenendo sussistente il reato di insubordinazione con ingiuria di cui all'art. 189, comma 2, c.p.m.p., in quanto ritenuta integrata la qualifica di pubblico ufficiale in capo ai carabinieri e ritenuto esistente un rapporto funzionale di subordinazione.
A seguito di ricorso in Cassazione veniva sostenuta la erroneità dell’inquadramento giuridico operato dalla sentenza impugnata, insistendo per la qualificazione della condotta alla stregua dell’art. 341-bis c.p., già definita mediante archiviazione per condotta riparatoria.
- Le questioni giuridiche esaminate
La pronuncia della Corte investe molteplici profili:
- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di insubordinazione con ingiuria;
- la portata applicativa dell’art. 199 c.p.m.p. quale clausola limitativa della rilevanza penale militare;
- il rapporto tra fattispecie penale militare e norme del codice penale comune, con specifico riferimento all'art. 341-bis c.p.;
- il principio del ne bis in idem sostanziale e processuale;
- la delimitazione della giurisdizione penale militare.
- Il principio di diritto affermato
La Corte, accogliendo il ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato, ritenendo che il fatto non costituisca reato militare. Il principio di diritto espresso è il seguente:
"Il reato militare di insubordinazione con ingiuria non è configurabile in assenza di un rapporto effettivo di subordinazione e qualora la condotta sia posta in essere fuori dal servizio, in contesto estraneo alla disciplina e senza legame funzionale con l'ordinamento militare, trovando applicazione l'art. 199 c.p.m.p."
- L’art. 199 c.p.m.p. e la clausola di rilevanza funzionale
L’art. 199 c.p.m.p. esclude l'applicazione delle norme del Capo III (delitti contro la disciplina militare) e del Capo IV (contro il servizio) del Titolo III del codice, qualora il fatto sia commesso "per cause estranee al servizio o alla disciplina militare". Si tratta di una norma che assume valenza sistematica, volta ad impedire una lettura formalistica del diritto penale militare che ne estenda in modo eccessivo l’ambito applicativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la rilevanza penale militare non può fondarsi esclusivamente sulla qualità soggettiva dell’autore (militare) e del destinatario della condotta (altro militare), ma richiede una connessione funzionale con l’organizzazione militare, intesa in senso oggettivo e sostanziale.
Nel caso di specie, l’intero episodio si è svolto:
- fuori dal servizio;
- in abiti civili;
- senza che l’imputato si qualificasse come militare prima dell’episodio;
- in un contesto estraneo alla struttura e ai luoghi militari;
- in assenza di dinamiche disciplinari interne.
- Rapporto tra art. 189 c.p.m.p. e art. 341-bis c.p.
La Corte sottolinea che l'art. 189 c.p.m.p. non può essere applicato in modo sovrapposto o sostitutivo all'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), qualora i presupposti della disciplina militare siano assenti. Il principio di specialità ex art. 15 c.p. opera soltanto quando vi sia identità di fatti e differenza strutturale tra le due norme. In mancanza di presupposti militari, è esclusa la sussistenza del reato militare.
Inoltre, il fatto oggetto di giudizio era già stato definito con archiviazione nell'ambito del procedimento ordinario grazie alla condotta riparatoria dell'imputato: circostanza che, in virtù del principio del ne bis in idem, impedisce una nuova valutazione sul medesimo fatto, sebbene da un diverso punto di vista ordinamentale.
- La rilevanza costituzionale del controllo giurisdizionale
La sentenza valorizza, infine, l’esigenza di evitare una lettura estensiva delle norme penali militari che possa condurre a violazioni dei principi costituzionali di determinatezza, legalità e offensività della norma incriminatrice. In particolare, la Corte richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale sulla necessità che le norme penali militari trovino applicazione solo in presenza di un interesse concreto e diretto alla salvaguardia del servizio e della disciplina militare.
- Conclusioni
La sentenza n. 25353/2019 rappresenta un arresto significativo della Corte di Cassazione in materia di confini del diritto penale militare. La decisione contribuisce a tracciare una linea di demarcazione netta tra condotte che, pur avendo luogo tra militari, restano circoscritte all’ambito privato o civile, e condotte che assumono rilevanza penale in quanto lesive dell’interesse funzionale dell’ordinamento militare.
Il ruolo centrale dell'art. 199 c.p.m.p. emerge chiaramente quale norma di chiusura e di filtro sostanziale, idonea a prevenire indebite estensioni dell'ambito punitivo militare. La pronuncia riafferma, in definitiva, il principio per cui la responsabilità penale militare non può prescindere da un concreto legame tra la condotta contestata e gli interessi propri dell’organizzazione militare.
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