Sei stato assolto in sede penale, ma l'Amministrazione militare ha comunque avviato un procedimento disciplinare per gli stessi fatti. È legittimo? La risposta, in sintesi, è: dipende dalla formula con cui sei stato assolto.
Non tutte le assoluzioni producono lo stesso effetto sul piano disciplinare. Alcune formule di proscioglimento bloccano definitivamente l'azione dell'Amministrazione; altre, invece, lasciano all'Amministrazione stessa la possibilità di valutare autonomamente i fatti e sanzionarli. La norma di riferimento è l'art. 1393 del Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010), che oggi regola in modo molto diverso rispetto al passato il rapporto tra i due procedimenti.
In questo articolo, a cura dello Studio Legale degli Avvocati Maiella e Carbutti, vediamo:
- perché oggi procedimento penale e disciplinare procedono quasi sempre in parallelo;
- quali sono le uniche due eccezioni previste dalla legge;
- quando un'assoluzione blocca il procedimento disciplinare e quando no;
- cosa fare se hai ricevuto una sanzione disciplinare che ritieni illegittima.
Il principio generale: niente più "pregiudiziale penale"
Fino a qualche anno fa, in molti casi il procedimento disciplinare doveva attendere l'esito di quello penale. Questa impostazione è stata superata da due interventi legislativi che hanno riscritto l'art. 1393 C.O.M.: la L. 7 agosto 2015, n. 124 e il D. Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.
La regola oggi è opposta rispetto al passato: il procedimento disciplinare che riguarda, in tutto o in parte, fatti su cui indaga anche la magistratura penale deve proseguire e concludersi anche mentre il procedimento penale è ancora in corso. L'Amministrazione, in altre parole, non è più tenuta ad "aspettare" l'esito del processo penale prima di decidere sul piano disciplinare.
Questa regola è particolarmente rigida per le infrazioni disciplinari di minore gravità che non riguardano il rapporto di servizio: in questi casi non sono ammessi né la sospensione né il rinvio del procedimento disciplinare.
Le due eccezioni previste dalla legge
Il legislatore ha previsto solo due situazioni in cui l'Amministrazione può (o deve) fermarsi:
- Infrazioni più gravi e accertamenti complessi. Se si tratta di un'infrazione di maggiore gravità e l'accertamento dei fatti è particolarmente complesso — oppure se, dopo gli accertamenti preliminari, l'Amministrazione non dispone ancora di elementi sufficienti per valutare la vicenda sul piano disciplinare — è ammesso il rinvio del procedimento.
- Atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di servizio. Se il fatto contestato riguarda comportamenti tenuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio, l'Amministrazione non può nemmeno avviare il procedimento disciplinare e, se lo ha già avviato, deve sospenderlo.
Su quest'ultimo punto è importante essere precisi: non basta che il fatto sia avvenuto durante l'orario o nel luogo di servizio. Serve un collegamento diretto e strumentale tra l'adempimento del dovere e l'atto contestato. Restano quindi escluse da questa tutela tutte le condotte che, pur verificatesi "in servizio", riguardano la sfera puramente personale del militare e non realizzano in alcun modo un interesse o una finalità dell'Amministrazione.
Assoluzione in sede penale: l'Amministrazione può comunque procedere?
Questo è il punto che genera più incertezza tra i militari coinvolti in un procedimento penale. La risposta richiede di guardare all'art. 653 del Codice di Procedura Penale, che stabilisce l'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio disciplinare.
L'art. 653 c.p.p. distingue due situazioni:
- la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, che non costituisce illecito penale, oppure che l'imputato non lo ha commesso;
- la sentenza di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e al fatto che sia stato commesso dall'imputato.
Quando l'assoluzione blocca il procedimento disciplinare
Se la sentenza penale assolve con le formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", l'Amministrazione è vincolata a quell'accertamento: non può aprire (o proseguire) il procedimento disciplinare per gli stessi fatti.
Quando, invece, il procedimento disciplinare può proseguire
Non tutte le formule assolutorie o di proscioglimento producono questo effetto bloccante. L'azione disciplinare resta possibile, ad esempio, quando la sentenza penale contiene una di queste formule:
Sentenza di non doversi procedere, ad esempio:
- perché l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, per difetto di una condizione di procedibilità o per applicazione del principio del ne bis in idem;
- per estinzione del reato (amnistia, prescrizione, ecc.);
- perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto.
Sentenza di assoluzione, ad esempio:
- perché "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato";
- per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove;
- perché il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (es. legittima difesa, adempimento di un dovere);
- quando i fatti oggetto del procedimento disciplinare non coincidono con quelli su cui si è pronunciato il giudice penale.
In tutte queste ipotesi, l'assoluzione penale non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare della condotta.
Il caso particolare dell'archiviazione
Un discorso a parte merita il provvedimento di archiviazione, che non è una sentenza di assoluzione vera e propria. L'archiviazione può essere disposta per infondatezza della notizia di reato, oppure per mancanza di una condizione di procedibilità, per particolare tenuità del fatto, per estinzione del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
In tutti questi casi, l'Amministrazione deve comunque valutare autonomamente sul piano disciplinare i fatti che avevano dato origine all'iscrizione della notizia di reato: l'archiviazione, insomma, non chiude automaticamente la partita disciplinare.
Cosa fare se ricevi una sanzione disciplinare che ritieni illegittima
Se ritieni che l'Amministrazione abbia avviato o concluso un procedimento disciplinare violando i principi appena descritti — ad esempio dopo un'assoluzione con formula piena, oppure per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni di servizio — puoi impugnare il provvedimento davanti al TAR competente, entro i termini di legge, facendo valere l'illegittimità della sanzione per violazione dell'art. 1393 C.O.M. e dell'art. 653 c.p.p.
Ogni caso, tuttavia, va valutato nel merito: la formula di proscioglimento riportata in sentenza, il tipo di infrazione contestata e la motivazione del provvedimento disciplinare sono elementi che incidono in modo determinante sulle possibilità di successo del ricorso.
FAQ
Se vengo assolto in sede penale, il procedimento disciplinare si chiude automaticamente? No, non sempre. Si chiude automaticamente solo se l'assoluzione è avvenuta con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso". Con altre formule (ad esempio insufficienza di prove, tenuità del fatto, prescrizione), l'Amministrazione può comunque procedere sul piano disciplinare.
Il procedimento disciplinare può iniziare mentre il processo penale è ancora in corso? Sì. Dopo la riforma dell'art. 1393 C.O.M., la regola generale è che il procedimento disciplinare prosegue e si conclude anche in pendenza del procedimento penale, salvo le due eccezioni previste dalla legge (accertamenti complessi su infrazioni gravi, oppure atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di servizio).
L'archiviazione della notizia di reato mi mette al riparo dal procedimento disciplinare? No. L'archiviazione non equivale a un'assoluzione nel merito: l'Amministrazione deve comunque valutare autonomamente se i fatti che avevano portato all'iscrizione della notizia di reato abbiano rilevanza disciplinare.
Cosa posso fare se ricevo una sanzione disciplinare dopo essere stato assolto con formula piena? Puoi presentare ricorso al TAR competente per far dichiarare l'illegittimità della sanzione. È consigliabile farsi assistere da un legale esperto in diritto militare per verificare i termini e le possibilità concrete di successo.
Cosa si intende per "atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di servizio"? Non basta che il fatto sia avvenuto durante l'orario o nel luogo di lavoro: deve esserci un collegamento diretto tra l'adempimento di un dovere di servizio e la condotta contestata. Le azioni che riguardano solo la sfera personale del militare, anche se avvenute in servizio, non rientrano in questa eccezione.
COME CONTATTARE GLI AVVOCATI MAIELLA E CARBUTTI
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Disclaimer: I contenuti di questo articolo hanno finalità informativa e divulgativa e non costituiscono consulenza legale. Ogni situazione va valutata nel caso concreto da un professionista.
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