L’articolo 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 ha subito nel corso del tempo diversi mutamenti legislativi soprattutto in riferimento al personale delle Forze Armate e Forze di Polizia. Altrettanto mutevoli sono stati in conseguenza gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla sua effettiva applicazione.
Quando un rigetto è legittimo? Quali sono le ultime sentenze sull’art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001? Quali sono le motivazioni per un rigetto? Quando si può fare ricorso al TAR?
A queste domande gli avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti risponderanno in questo breve articolo andando a sottolineare un recente orientamento che si sta consolidando, secondo il quale il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio è legittimo solo per le Forze di Polizia. Non vale quindi a giustificare un rigetto per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, per i quali, invece, continua ad applicarsi la normativa di cui all’art. 42 del D. Lgs. 151 del 2001 secondo cui il diniego deve essere motivato solo in caso di eccezionali esigenze di servizio.