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MILANO - ROMA - VERONA

Violata consegna. Quando si rischia una imputazione?

Violata consegna. Quando si rischia una imputazione?

Nel precedente articolo è stato affrontato il tema della forzata consegna, in questo affronteremo, invece, quello della violata consegna disciplinato dagli artt. 120 e seguenti del codice penale militare di pace nell'ambito del diritto penale militare. In questo articolo approfondiremo, infatti, la violata consegna nella sua accezione più comune contenuta nell’art. 120 c.p.m.p.. Grazie all'esperienza maturata dagli Avvocati Carbutti e Maiella in tema di diritto militare si vedrà cosa prevede la norma, quando si commette la violata consegna e quindi quali sono le ultime sentenze in riferimento al reato di violata consegna.

Per prima cosa appare opportuno e necessario definire cosa si intenda per “consegna”. Essa è una prescrizione precisa e dovuta in riferimento alle attività che vengono assegnate al militare e pertanto costituisce il presupposto per la successiva, eventuale, configurazione ed imputazione dei reati che di seguito verranno analizzati.

L’art. 26 del D.P.R. 18/7/1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare) trasposto interamente nell’art. 730 del D.P.R. 90/2010, n. 90, prescrive cosa si intenda per consegna:

  1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.
  2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.
  3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

La disciplina relativa ai reati di violata consegna e di forzata consegna è contenuta, poi, nel Codice penale militare di pace (D.P.R. 303/1941) che va oltre il semplice illecito disciplinare.

Infatti, si tratta di reati contro il servizio e pertanto coinvolgono le concrete attività dei militari. Il servizio acquisisce rilevanza soggettiva attraverso l’ordine, l’incarico, l’inserimento nel cosiddetto turno, l’assunzione dell’ufficio e in tutti i possibili modi attraverso i quali una specifica prestazione di attività diventa obbligatoria per il militare, in uno spazio e in un tempo definito.

Nel caso dei reati contro il servizio nel servizio – violata e forzata consegna – acquista rilevanza qualsiasi tipologia di servizio. In tal modo il servizio viene tutelato dall’interno, ovvero da violazioni da parte degli stessi soggetti su cui grava l’obbligo di seguire la consegna.

Negli altri casi invece – tutela del servizio di sentinella – acquistano rilevanza i servizi di una determinata tipologia. Si tratta in questi casi di una tutela rispetto a fatti provenienti dall’esterno, in grado di mettere a rischio il corretto adempimento del servizio da parte del militare. Si tratta dei reati contro militari in servizio. 

Inquadramento generale

Il presupposto è quindi la soggettivizzazione dell’obbligo del servizio militare attraverso prescrizioni doverose relative alle attività affidate al militare e considerate indispensabili per l’assolvimento dei compiti delle forze armate.

In questo contesto sono quindi tutelate le attività militari e pertanto viene indirettamente tutelata la gerarchia intesa come valore in sé.

È da notare come la violata consegna e la disobbedienza ad un ordine hanno un ambito parzialmente corrispondente relativamente alla incidenza sul servizio che ogni ordine gerarchico deve avere.

Normativa

L’art. 120 (Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio), comma 1, si occupa della violata consegna: “fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno”. (Capo I, Sezione II, inerenti all’abbandono di posto e della violazione di consegna).

            Questa disposizione è conforme al principio di offensività in astratto in quanto la violazione della consegna è di per sé idonea a ledere interessi tutelati costituzionalmente (art. 52 Cost.). È poi compito del giudice valutare caso per caso l’offensività come in concreto si è realizzata e se è stata determinata dalla condotta del militare.

Presupposti

L’art. 120 c.p.m.p. si basa sui concetti di ‘servizio’ e di ‘consegna’ in quanto il primo deve essere regolato dalla seconda:

  • Il servizio deve essere regolato da uno schema normativo astratto dettato dall’autorità militare che vale per tutti i militari che svolgono tale servizio;
  • Lo schema astratto deve essere poi suscettibile di soggettivizzazione verso il singolo militare attraverso il turno e mediante il comando, ovvero il militare deve essere individuato quale titolare della consegna che deve essere precisa, specifica e non astratta. La consegna deve quindi essere individuata formalmente e necessita di soggettivizzazione.

Quanto al contenuto della consegna ci sono 3 tipologie di prescrizioni:

  1. Prescrizioni di carattere generale: sono rilevanti solo quando sia riconducibile al contenuto della consegna;
  2. Prescrizioni implicite: sono in grado di integrare le prescrizioni espressamente impartite in quanto derivano dalle caratteristiche essenziali del servizio;
  3. Prescrizioni di dettaglio: sono consegna solo se riguardano direttamente le finalità specifiche del servizio richiesto al militare.

In relazione al tipo di servizio si deve ritenere che rilevano solo quei servizi che si sviluppano attraverso turni di avvicendamento tra i militari.

A fronte di una duplicità di impostazioni dottrinali, la giurisprudenza ritiene che il militare in servizio sia colui che sia chiamato a svolgere un compito particolare, determinato nell’oggetto, nel tempo e nel luogo e purchè compia il fatto con dolo.

Giurisprudenza

La Cassazione penale, sez. I, del 15/05/2015, n. 23316, ha affermato che “per la configurabilità del reato di violata consegna, sanzionato dall’art. 120 c.p.m.p., è sufficiente la trasgressione alle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige la osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di un reato presunto”. Tale arresto è stato confermato proprio recentemente in un altro arresto della Cassazione che ha ribadito che "Per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 c.p.m.p. è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari". (Cass. pen. sez. I, 02/12/2020, n.458)

Secondo la Cassazione appena richiamata la punibilità delle ipotesi riconducibili all’art. 120 c.p.m.p. è legata alla tutela dell’ordine pubblico nelle forme e nei modi stabiliti con la consegna. Spetta poi all’autorità giudiziaria militare “accertare i presupposti che identificano in concreto la consegna e rendono l’adempimento del militare pregiudizievole per il bene protetto, costituito dall’efficienza ed adeguatezza del servizio”. Oggetto della tutela è quindi l’interesse pubblico che si concretizza attraverso il corretto svolgimento del servizio.

 

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