fbpx

 

DIRITTO MILITARE • DIRITTO AMMINISTRATIVO • DIRITTO PENALE • DIRITTO CIVILE

MILANO - ROMA - VERONA

Articolo 748 DPR 90-2010: la mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR non costituisce illecito disciplinare
Featured

Articolo 748 DPR 90-2010: la mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR non costituisce illecito disciplinare

Quali sono gli eventi della vita privata che possono avere riflessi sul servizio? Quando è necessario comunicarli alla propria scala gerarchica? La mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR da parte di un militare può configurarsi come un illecito disciplinare? Questo interrogativo è stato oggetto di una recente pronuncia del TAR Liguria, che ha fornito una chiave interpretativa significativa dell’art. 748, comma 5, lett. b) del DPR 90/2010.

Il caso in esame riguarda un appartenente all’Arma dei Carabinieri, destinatario di una sanzione disciplinare di corpo – rimprovero – per aver omesso di comunicare alla propria Amministrazione la proposizione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell’Interno. Il ricorso era stato presentato in relazione al diniego della concessione di una ricompensa al valor civile. L’Amministrazione ha ritenuto che tale omissione configurasse un comportamento rilevante ai fini disciplinari, in quanto potenzialmente influente sul servizio.

Il militare ha impugnato la sanzione prima in sede di ricorso gerarchico e, successivamente, dinanzi al TAR Liguria, che ha accolto il ricorso, escludendo la configurabilità di un illecito disciplinare.

L’interpretazione dell’Amministrazione: l’obbligo di comunicazione e l’art. 748 DPR 90/2010

L’Amministrazione ha basato il proprio provvedimento disciplinare sull’art. 748, comma 5, lett. b), del DPR 90/2010, norma che disciplina l’obbligo di comunicazione per i militari in relazione a eventi o circostanze che potrebbero avere riflessi sul servizio. In particolare, la norma stabilisce che il militare deve informare l’Amministrazione riguardo agli “eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

Tuttavia, questa previsione normativa si caratterizza per una formula generica, che lascia un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dell’Amministrazione. Non vengono infatti definiti criteri specifici per stabilire quando un evento possa effettivamente incidere sul servizio.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la modalità con cui deve avvenire la comunicazione: la norma non specifica se sia sufficiente una comunicazione informale (ad esempio, telefonica o verbale) o se sia necessaria una comunicazione scritta. La giurisprudenza ha chiarito che, a seconda delle circostanze, possono ritenersi valide anche comunicazioni informali, purché lo scopo di informare l’Amministrazione venga effettivamente raggiunto.

La decisione del TAR Liguria: il diritto di difesa e l’assenza di impatto sul servizio

Nel pronunciarsi sul ricorso, il TAR Liguria ha stabilito che la proposizione di un ricorso al TAR non rientra tra gli eventi che un militare è obbligato a comunicare all’Amministrazione, in quanto non rappresenta un fatto che possa avere un impatto concreto sul servizio.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che:

  • La proposizione di un ricorso giurisdizionale non costituisce un “evento in cui il militare è rimasto coinvolto”, bensì un’azione volontaria e consapevole del militare stesso.
  • Il diritto di proporre un ricorso rientra nell’ambito della tutela giurisdizionale dei diritti, costituzionalmente garantita, e pertanto non può essere considerato elemento di rilievo disciplinare.
  • Il provvedimento impugnato dal militare non proveniva dalla propria Amministrazione, bensì dal Ministero dell’Interno, quindi da un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza.
  • Anche l’esito del ricorso – peraltro sfavorevole al ricorrente – non ha inciso sul servizio e, di conseguenza, la mancata comunicazione dell’esito non ha avuto alcuna rilevanza disciplinare.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR Liguria ha annullato la sanzione disciplinare, riconoscendo la piena legittimità della condotta del militare. L’Amministrazione, inoltre, non ha proposto appello avverso la decisione.

Interpretazione giuridica dell’art. 748 DPR 90/2010: il concetto di “riflessi sul servizio”

La sentenza del TAR Liguria offre un’importante interpretazione dell’art. 748, comma 5, lett. b), chiarendo la distinzione tra “attinenza al servizio” e “rapporto di servizio”.

Il servizio, secondo il TAR, deve essere inteso come l’insieme delle attività poste in essere dall’Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi pubblici a essa affidati. Di conseguenza, affinché un evento sia rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione, è necessario che esso abbia un impatto diretto sulle attività operative o organizzative dell’Amministrazione.

Il rapporto di servizio, invece, riguarda il legame giuridico tra il militare e l’Amministrazione, che può includere anche situazioni di natura personale (come le controversie giuridiche o i procedimenti disciplinari). Tuttavia, non sempre un evento relativo al rapporto di servizio ha necessariamente effetti sul servizio in sé.

In questa prospettiva, il TAR ha concluso che:

  • La proposizione di un ricorso giurisdizionale, essendo un atto di tutela dei propri diritti, non può rientrare tra gli eventi che devono essere comunicati ai sensi dell’art. 748, comma 5, lett. b).
  • L’eventuale estensione dell’obbligo di comunicazione anche a fatti privati non direttamente connessi con le attività operative potrebbe costituire una compressione ingiustificata dei diritti dei militari.

Conclusioni: un precedente rilevante in materia disciplinare

La decisione del TAR Liguria rappresenta un importante precedente in materia di diritti dei militari e obblighi disciplinari, ribadendo che il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione Italiana, non può essere compresso da interpretazioni eccessivamente estensive di norme amministrative.

L’art. 748 DPR 90/2010, pur lasciando un margine di discrezionalità all’Amministrazione, non può essere interpretato in modo da limitare illegittimamente il diritto del militare di adire le vie legali per la tutela dei propri interessi.

Pertanto, l’obbligo di comunicazione deve essere circoscritto a quegli eventi che abbiano un’effettiva incidenza sul servizio e non semplicemente sul rapporto di servizio.

 

Cosa fare se viene avviato a mio carico un procedimento disciplinare?

CONTATTA subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed inviaci la contestazione degli addebiti o la sanzione disciplinare per un'attenta valutazione del caso. Lo studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti può assistere i militari anche nei procedimenti disciplinari di stato in sede di convocazione presso l'Ufficiale inquirente e presso la Commissione di disciplina.

Per saperne di più ti consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)

 

Ti potrebbe interessare anche...

Guarda anche i nostri approfondimenti VIDEO

 

Ciao! Contatta via WhatsApp gli avvocati Maiella e Carbutti oppure scrivi studiolegale.cm@hotmail.com

Contattaci
Close and go back to page