Come noto le sanzioni disciplinari per il personale militare si distinguono in sanzioni di corpo e sanzioni di stato. Entrambe le tipologie rispondono a requisiti diversi ed a tempistiche procedimentali differenti. Va subito detto che, mentre le sanzioni di corpo riguardano fatti lesivi dell’interesse circoscritto del corpo di appartenenza, quelle di stato riguardano fatti che ledono l’interesse generale dell’Amministrazione o della collettività.
In questo breve approfondimento ci soffermeremo sulla tempistica di avvio delle sanzioni disciplinari di corpo in relazione al fatto commesso. Andremo a verificare quali sono le ultime sentenze e soprattutto se esista una tempistica certa di riferimento entro cui avviare il procedimento disciplinare dopo la conoscenza del fatto e quali siano i criteri di massima per contestare una tardività dell’avvio del procedimento disciplinare stesso.
In molti, infatti, contattano lo studio legale degli Avvocati militari Maiella e Carbutti, lamentano questa tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, senza conoscere effettivamente quali siano i criteri normativi e giurisprudenziali per identificare un avvio tardivo dell’azione disciplinare.
È altresì noto che il Corpo della Guardia di Finanza differisce dai Carabinieri e dalle Forze Armate in generale in quelle che sono le disposizioni tecniche in riferimento alla procedura da seguire per infliggere le sanzioni disciplinari. Tuttavia, va anche detto che se il Ministero della difesa ha impartito delle disposizioni contenute in una guida tecnica che viene aggiornata molto frequentemente, il Corpo della Guardia di Finanza fa riferimento ad una direttiva del 2005, non sempre attagliata a quelle che sono le disposizioni normative contenute nel d. Lgs. 66 del 2010 o nel DPR 90 del 2010. Tantomeno può dirsi delle ultime sentenze in riferimento alla tardività di avvio del procedimento disciplinare.
LA NORMA
Il co. 1 dell’art. 1398 del D. Lgs. 66 del 2010 recita testualmente: 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
- a) dalla conoscenza dell'infrazione;
[b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;]
[c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;]
- d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall’autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale
(Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera qqq), del D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera u), numero 1), del D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91)
Dal disposto normativo è quindi chiaro che per individuare una tempistica certa entro cui deve essere avviato un procedimento disciplinare dovrà farsi riferimento alla locuzione “senza ritardo” e comprenderne il reale significato. Nessuna circolare interna si spinge a definire temporalmente tale tempistica, pertanto, sarà necessario, ricercare la sua definizione all’interno di sentenze amministrative.
LA GIURISPRUDENZA
Secondo una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto un appello proposto da un militare a cui era stata inflitta una sanzione disciplinare di corpo della consegna di 3 (tre) giorni: “(…) Il procedimento per le sanzioni militari di corpo non prevede alcun termine perentorio per l'instaurazione del procedimento medesimo, essendo stabilito unicamente che debba provvedersi "senza ritardo", con previsione di un termine sollecitatorio dell'attività amministrativa.
Infatti, nella disciplina del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, per le sanzioni di corpo, come quella inflitta nel caso di specie, non sono previsti gli specifici termini di svolgimento del procedimento disciplinare indicati per la sanzioni di stato (cfr. artt. 1392 e segg. del d.lgs. n. 66 del 2010), essendo stabilito che "il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo", ove la clausola "senza ritardo" costituisce il riferimento per la valutazione in concreto, nelle singole fattispecie, del tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione e la contestazione degli addebiti all'interessato.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, tale clausola reca una "regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti”, che postula il contemperamento dell'esigenza dell'Amministrazione "di valutare con ponderazione il comportamento dell'incolpato sotto il profilo disciplinare" con quella di evitare che "un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa “. (Cons. st. – sez. II – sent. 3720-2022).
Di contro, un’altra recentissima sentenza ha, invece, affermato che: “Se la regola di immediatezza, o, comunque, della tempestività della contestazione in sede disciplinare, deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto della ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, tuttavia ciò implica che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie.
Nel caso in esame, però, queste condizioni non risultano inverate e, d'altronde, nessun'altra acquisizione istruttoria era evidentemente necessaria per acquistare contezza che il maresciallo -OMISSIS- era stato imputato in un procedimento penale, a ciò bastando il dispositivo di assoluzione, e riscontrare il fatto che non risultava, fino a quel momento, che egli ne avesse dato comunicazione al Comando di appartenenza (circostanza questa, per vero, contestata dall'interessato, ma assorbita dalla rilevanza del ritardo del procedimento sanzionatorio)”. (Cons. st. – sez. II – sent. 4608-2022).
VALUTAZIONI CONCLUSIVE
E’ quindi chiaro ed evidente che la giurisprudenza ritenga orma consolidato il concetto secondo cui per valutare una tardività dell’azione disciplinare, sarà necessario approfondire le attività in concreto svolte dall’amministrazione tra la conoscenza del fatto stesso addebitato al dipendente e l’avvio dell’azione disciplinare vera e propria, che si concretizza con l’atto di avvio del procedimento amministrativo con il quale si avvisa il dipendente che nei suoi confronti si sta svolgendo un’analisi disciplinare in relazione al fatto contestato.
La valutazione dell’azione che l’amministrazione svolge tra la conoscenza dell’infrazione e l’avvio, è molto importante e molto spesso attiene a principi e criteri giurisprudenziali non conosciuti dal singolo dipendente. Per cui, proporre un ricorso gerarchico lamentando una tardività dell’avvio disciplinare senza conoscere concretamente i criteri e i principi o senza effettuare le opportune operazioni preliminari, potrebbe pregiudicare concretamente un ricorso gerarchico e quindi un eventuale e successivo ricorso al TAR.
In questo caso lo studio legale degli Avvocati Maiella e Carbutti, grazie alla pluriennale esperienza nel settore, può offrire un concreto, professionale e qualificato supporto nella redazione di ricorsi gerarchici e al TAR.
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