Nel mondo militare, le sanzioni disciplinari rappresentano un aspetto cruciale. Tuttavia, non sempre i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono legittimi. Un recente caso ha visto il Consiglio di Stato annullare una sanzione disciplinare di stato illegittima, accogliendo il ricorso di un militare che aveva denunciato pubblicamente situazioni di disagio e vessazioni all’interno delle Forze Armate e che era stato sanzionato con la perdita del grado per rimozione.
La sentenza ha ribadito un principio fondamentale: la libertà di espressione e la libertà di pensiero dei militari sono diritti costituzionalmente garantiti, seppur con limiti connessi al contesto gerarchico. Nel caso specifico, il tribunale ha riconosciuto che il militare aveva esercitato il proprio diritto di critica senza violare alcun obbligo di riservatezza, rendendo illegittima la sanzione disciplinare inflitta.
Il caso riguarda un militare, a cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Il provvedimento disciplinare è stato adottato a seguito delle dichiarazioni pubbliche rese dallo stesso, ritenute lesive del decoro e del prestigio delle Forze Armate, in particolare per aver denunciato, anche tramite una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, presunte situazioni di omertà e vessazioni nei confronti dei militari.
Il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso del militare, annullando la sanzione, ritenendo che le sue dichiarazioni rientrassero nel diritto di manifestazione del pensiero tutelato dalla Costituzione. Contro questa decisione ha fatto appello il Ministero della Difesa, sostenendo che il comportamento del militare era lesivo della disciplina militare e giustificasse la sanzione irrogata. Il Consiglio di Stato è stato quindi chiamato a valutare la legittimità della decisione di primo grado.
FATTO
Il caso ha origine dal provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un militare, ritenuto responsabile di aver travalicato il diritto di critica senza rispettare la via gerarchica e violando il dovere di riservatezza. Le sue dichiarazioni, rilasciate in qualità di Presidente di un’associazione, denunciavano presunti episodi di vessazioni all'interno delle Forze Armate e un clima di omertà riguardo ai suicidi tra i militari. Queste affermazioni, diffuse pubblicamente anche tramite i social media, sono state ritenute dall'Amministrazione militare gravemente lesive dell'immagine dell'Istituzione.
Il militare ha impugnato la sanzione davanti al T.A.R. Piemonte, sostenendo:
- L’illegittimità del provvedimento disciplinare per mancata sospensione in attesa della conclusione del procedimento penale a suo carico, come previsto dall’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare.
- L’insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, ritenendo le sue dichiarazioni un esercizio legittimo del diritto di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione.
Il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso, ritenendo che:
- Il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della conclusione del giudizio penale.
- Le dichiarazioni del militare rientravano nella libertà di espressione e nel diritto di critica.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che:
- L'Amministrazione aveva la facoltà di non attendere l'esito del giudizio penale per procedere disciplinarmente.
- Il militare aveva violato i principi di disciplina e gerarchia, compromettendo il rapporto fiduciario con l’Istituzione.
- Le sue dichiarazioni, reiterate nel tempo e diffuse su larga scala, avevano arrecato un danno al prestigio delle Forze Armate.
- La condotta del Militare era già oggetto di un procedimento penale per diffamazione nei confronti di Ufficiali superiori, a conferma della sua gravità.
Dopo aver valutato le argomentazioni delle parti, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero, confermando la sentenza del T.A.R. ma precisando alcuni aspetti relativi alla rilevanza disciplinare della condotta.
PRINCIPI DI DIRITTO
Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione sotto due profili principali:
- Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
L’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che il procedimento disciplinare debba essere sospeso se riguarda atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione del T.A.R., ritenendo che la complessità della vicenda e la pluralità di procedimenti penali avviati contro il Militare giustificassero la sospensione del procedimento disciplinare. Il principio ribadito è che l’attesa della sentenza penale non è un ritardo irragionevole, ma una garanzia di completezza e correttezza del giudizio disciplinare. Per un approfondimento sull’art. 1393 clicca qui.
- Diritto di manifestazione del pensiero e limiti per i militari
Il secondo profilo riguarda la compatibilità tra le dichiarazioni del militare e il diritto di manifestazione del pensiero. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la libertà di espressione è garantita dall’art. 21 della Costituzione, ma che per i militari esistono limiti specifici, in particolare:
- L’obbligo di riservatezza su informazioni che potrebbero ledere il prestigio dell’Istituzione.
- Il rispetto della gerarchia e delle regole disciplinari interne.
- Il divieto di dichiarazioni che possano minare la coesione delle Forze Armate.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che nel caso specifico le affermazioni del Militare non rientrassero in ambiti riservati o di servizio, ma esprimessero preoccupazioni legittime su un problema di interesse pubblico, ossia il benessere del personale militare. Inoltre, ha sottolineato che le dichiarazioni non erano di per sé offensive o diffamatorie, bensì critiche a determinate pratiche interne, e pertanto rientravano nella libertà di manifestazione del pensiero.
- Proporzionalità della sanzione disciplinare
Pur riconoscendo che alcune dichiarazioni avrebbero potuto avere una certa rilevanza disciplinare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sanzione inflitta fosse sproporzionata rispetto alla gravità della condotta. La perdita del grado per rimozione è stata considerata eccessiva, e il Ministero della Difesa è stato invitato a rivalutare la questione nell’ottica di una sanzione meno severa.
CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello del Ministero della Difesa, confermando l’annullamento della sanzione disciplinare ma riconoscendo che la condotta del militare poteva avere una qualche rilevanza disciplinare, seppur non tale da giustificare l’espulsione. All’amministrazione militare è stata quindi data facoltà di riesaminare il caso e applicare una sanzione meno afflittiva.
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