Tra le problematiche maggiormente sentite in ambito militare troviamo certamente quelle relative ai trasferimenti a domanda o ex lege, ovvero quelli derivanti da disposizioni normative non propriamente ricomprese nel codice dell’Ordinamento Militare. Oltre al trasferimento temporaneo ex. Art. 33 co. 5 della L. 104 del 1992 (assistenza al disabile) o ex. Art. 78 del D. Lgs. 267 del 2000 (Incarichi elettivi), troviamo certamente quello relativo alla tutela del minore di tre anni ex. Art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 conosciuto anche come trasferimento temporaneo 42bis per figli minori di tre anni.
Ma quali sono i requisiti per ottenere un trasferimento temporaneo ex. Art. 42 bis? Quanto dura il trasferimento ex. Art. 42 bis? Quanto conta l’incarico nel trasferimento temporaneo ex. Art. 42 bis? Quale lavoro deve svolgere l’altro genitore? Chi può richiedere il Trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis? La disciplina dell’art. 42 bis per il carabiniere è la stessa che riguarda il militare dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica? Quali sono le differenze tra la disciplina relativa ai trasferimenti temporanei all’intero delle Forze di Polizia di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia? Queste, sono alcune tra le tantissime domande che i clienti pongono agli avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti, in merito al trasferimento ex. Art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001.