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DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE MILITARE - CONCORSI PUBBLICI - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

MILANO - ROMA - VERONA

Art 42 bis - Trasferimento temporaneo figlio minore di 3 anni - Requisiti

Tra le problematiche maggiormente sentite in ambito militare troviamo certamente quelle relative ai trasferimenti a domanda o ex lege, ovvero quelli derivanti da disposizioni normative non propriamente ricomprese nel codice dell’Ordinamento Militare. Oltre al trasferimento temporaneo ex. Art. 33 co. 5 della L. 104 del 1992 (assistenza al disabile) o ex. Art. 78 del D. Lgs. 267 del 2000 (Incarichi elettivi), troviamo certamente quello relativo alla tutela del minore di tre anni ex. Art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 conosciuto anche come trasferimento temporaneo 42bis per figli minori di tre anni.

Ma quali sono i requisiti per ottenere un trasferimento temporaneo ex. Art. 42 bis? Quanto dura il trasferimento ex. Art. 42 bis? Quanto conta l’incarico nel trasferimento temporaneo ex. Art. 42 bis? Quale lavoro deve svolgere l’altro genitore? Chi può richiedere il Trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis? La disciplina dell’art. 42 bis per il carabiniere è la stessa che riguarda il militare dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica? Quali sono le differenze tra la disciplina relativa ai trasferimenti temporanei all’intero delle Forze di Polizia di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia? Queste, sono alcune tra le tantissime domande che i clienti pongono agli avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti, in merito al trasferimento ex. Art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001.

L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente

Tra le norme maggiormente discusse e attuali del Codice dell’Ordinamento Militare e che meritano certamente un approfondimento, troviamo l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 (C.o.m.). La norma è strettamente connessa ai procedimenti disciplinari di stato e ai procedimenti penali e molti dei clienti che si rivolgono allo studio legale degli Avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti pongono una serie di quesiti relativamente all’art. 1393 C.o.m. tra cui: un procedimento disciplinare deve essere sospeso in pendenza di procedimento penale? In quali casi si deve comunque avviare il procedimento disciplinare? Cosa succede se i fatti oggetto di procedimento penale riguardano il servizio o accadimenti complessi? Cosa accade se un militare è stato punito ma il procedimento penale si conclude con un’assoluzione? Cosa potrebbe fare l’amministrazione se il procedimento disciplinare si è concluso senza l’irrogazione di una sanzione ed il procedimento penale ha comportato la condanna con sentenza passata in giudicato? A queste domane gli Avvocati Maiella e Carbutti risponderanno partendo dalla lettura della norma in commento.

La sospensione precauzionale non è un provvedimento disciplinare

Un argomento che certamente interessa il personale militare e che purtroppo, occupa molti casi, riguarda la questione della sospensione precauzionale dal servizio disciplinata dagli artt. 914 e seguenti del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). La problematica è molto importante perché, molto spesso, tale istituto viene confuso con un provvedimento disciplinare. Come noto, i provvedimenti disciplinari per il personale militare sono tipizzati nell’ordinamento e non possono esserne contemplati di ulteriori. Pertanto, è bene precisare che la sospensione precauzionale deve essere distinta da un provvedimento disciplinare di stato o di corpo in quanto trattasi di istituti diversi che ben possono coesistere.

Quali sono le norme che regolano la sospensione precauzionale? Quali sono, se vi sono, le ultime sentenze? Quanto può durare la sospensione precauzionale? Quali sono gli effetti giuridici ed economici della sospensione precauzionale?

Uso di Sostanze Stupefacenti: Sanzione disciplinare o rimozione?

Cosa succede ad un militare o ad un appartenente alle Forze di Polizia sorpreso a fare uso di sostanze stupefacenti? È possibile una sola sanzione disciplinare di corpo o una sospensione dal servizio oppure si rischia il posto di lavoro attraverso la destituzione o la perdita del grado per rimozione? C’è una differenza sostanziale tra una contestazione effettuata ad un militare ed un’altra effettuata ad un appartenente alle Forze di Polizia sia ad ordinamento militare che ad ordinamento civile? Cosa succede a Carabinieri, militari della Guardia di Finanza e appartenenti alla Polizia di Stato?

Purtroppo, non esistono risposte univoche ma, grazie all’esperienza ed ai casi trattati dagli avvocati militari Maiella e Carbutti è possibile fornire certamente un orientamento.

Nel caso qui in commento parleremo quindi dell’uso occasionale di stupefacenti e delle conseguenze disciplinari e lavorative.

L'Aspettativa per i militari

Diventa sempre più frequente per i militari, domandarsi quali siano le possibilità per prendere una “pausa” dal servizio, fruendo di qualche tipo di aspettativa o assenza giustificata dal servizio. Infatti, nel corso della carriera, il personale militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e più in generale quello delle Forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare, può trovarsi di fronte a diverse situazioni che mutano il quadro familiare e professionale e che rendono necessaria una “pausa di riflessione”. Molto spesso, tale esigenza nasce per guardarsi intorno e ricercare un nuovo impiego o lavoro, una nuova professione o aprire un’attività imprenditoriale.

Partiamo subito con il dire che le norme specifiche del Comparto difesa e sicurezza sono molto più stringenti rispetto a quelle di tutto il comparto pubblico; pertanto, non risulta semplice districarsi attraverso un corpus normativo che non rende semplice la scelta di una “pausa di riflessione”.

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