Al pubblico dipendente in generale ed al militare in particolare, spetta il trasferimento per ricoprire un incarico elettorale? Quando può essere negato? Cosa succede nel caso di passaggio ad un nuovo status? Gli Avvocati Maiella e Carbutti , esperti in Diritto Amministrativo e nelle procedure di trasferimento del personale militare, sono stati interessati più volte da militari che si sono candidati alle elezioni amministrative o politiche. Inoltre, grazie alle numerose vittorie sia in sede Amministrativa che Giurisprudenziale in tema di Trasferimenti, gli Avvocati Maiella e Carbutti, illustreranno brevemente l'istituto qui in commento. Per prima cosa si faccia chiarezza: l’art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000 (TU Enti Locali) prevede che “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.
Con questo tipo di trasferimento si vuole garantire al soggetto la possibilità di espletare tutte le funzioni pubbliche elettive che gli sono state affidate. Tra i beneficiati vi sono quindi anche il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che siano stati incaricati di funzioni elettive per il cui espletamento è necessario il trasferimento a causa della lontananza dal luogo in cui il soggetto presta servizio e della frequenza con la quale devono essere svolte tali funzioni elettive.